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Gli incentivi legati all’edilizia: Detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, interventi di riqualificazione energetica, acquisto di immobili e per le attività finalizzate alla digitalizzazione e al recupero edilizio delle strutture ricettive.
Gli incentivi legati all’edilizia: Detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, interventi di riqualificazione energetica, acquisto di immobili e per le attività finalizzate alla digitalizzazione e al recupero edilizio delle strutture ricettive.
Gli incentivi legati all’edilizia: Detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, interventi di riqualificazione energetica, acquisto di immobili e per le attività finalizzate alla digitalizzazione e al recupero edilizio delle strutture ricettive.
E-book111 pagine1 ora

Gli incentivi legati all’edilizia: Detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, interventi di riqualificazione energetica, acquisto di immobili e per le attività finalizzate alla digitalizzazione e al recupero edilizio delle strutture ricettive.

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Info su questo ebook

Il settore dell’edilizia ha visto l’introduzione, a livello fiscale, di numerose norme che da un punto di vista operativo hanno avuto l’obiettivo di incentivare il rilancio di questo importante comparto.
Nel 1997, il Legislatore ha introdotto l’agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio, che dopo molte proroghe è entrata a regime a far tempo dal primo gennaio 2012, mentre nel 2006, proprio sulla scia della precedente agevolazione, è entrata in scena anche la detrazione a favore di effettua interventi di riqualificazione energetica. Anche questa norma, che doveva restare in vigore fino a fine 2012, è stata attualmente prorogata fino a fine 2015.
Poi è stata la volta dell’incentivo sui mobili e, ancorché manchino ancora i decreti attuativi, sono arrivati gli “stimoli” per la digitalizzazione delle strutture ricettive e per il loro recupero edile.
Con la presente opera si passano in rassegna tutte queste agevolazioni, analizzando il loro meccanismo di funzionamento e la loro concreta applicabilità, nell’ottica di fornire all’utente una guida pratica ed una bussola da utilizzare al bisogno.
LinguaItaliano
Data di uscita18 nov 2014
ISBN9788832409420
Gli incentivi legati all’edilizia: Detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, interventi di riqualificazione energetica, acquisto di immobili e per le attività finalizzate alla digitalizzazione e al recupero edilizio delle strutture ricettive.

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    Anteprima del libro

    Gli incentivi legati all’edilizia - Michele Brusaterra

    1. La detrazione derivante dal recupero del patrimonio edilizio

    1.1 Introduzione

    Si tratta, come si è avuto modo di dire nelle premesse, dalla prima agevolazione, nel campo edile, introdotta nel nostro ordinamento tributario nell'ormai lontano 1997.

    L'incentivo, che ha riscosso un buon successo per lo Stato in tema di entrate procurate sia dall'emersione di redditi prima nascosti, sia per lo stimolo indotto nei contribuenti che ne possono usufruire ad affrontare le spese oggetto di agevolazione, è stata più volte prorogata e riproposta, anche attraverso il cambiamento della percentuale agevolativa: si è passati dall'iniziale 41 per cento al 36 per cento, poi finire all'attuale incentivo che si è collocato nella misura del 50% come si dirà in prosieguo.

    1.2 I soggetti ammessi al beneficio

    Possono usufruire della detrazione sulle spese di recupero del patrimonio edilizio, passando così al funzionamento dell'incentivo, tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti o meno nel territorio dello Stato.

    La nuova norma, che è contenuta nell'articolo 16-bis) del Tuir, è infatti collocata all'interno del Capo I (Disposizioni generali), del Titolo I (Imposta sul reddito delle persone fisiche), del DPR 917 del 1986.

    I soggetti fruitori dell'incentivo sono quindi:

    - le persone fisiche;

    - gli imprenditori individuali e le imprese familiari

    - i soci di società di persone e di società semplici.

    Presupposto essenziale per il godimento dell'agevolazione, da parte dei soggetti appena brevemente indicati, è il possesso o la detenzione dell'unità immobiliare su cui vengono effettuati i lavori agevolati dalla disposizione in commento. Oltre a coloro, quindi, che posseggono il fabbricato in proprietà, risultano beneficiari dell'incentivo sul recupero del patrimonio edilizio anche i titolari di diritti reali sullo stesso, quali il nudo proprietario dell'immobile, il titolare di un diritto di uso, l'usufruttuario nonché il titolare del diritto di abitazione, anche se, quindi, a godimento parziale. Non solo, anche il semplice detentore dell'immobile quale, ad esempio, l'inquilino e il comodatario, possono beneficiare dell'agevolazione in commento. Come specificato dalla circolare della Agenzia delle entrate, n. 57/E del 1998, che per prima commentò la nuova agevolazione, tra i possessori dell'immobile sono compresi i soci di cooperative non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale.

    La circolare n. 121/E del 1998, ha altresì chiarito, sempre con riferimento ai soggetti che possono usufruire del bonus in commento, che la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o del detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché, ovviamente e come si dirà a breve, ne sostenga le spese. In questo caso non è necessario che l'abitazione nella quale convivono familiare ed intestatario dell'immobile costituisca, per entrambi i soggetti, abitazione principale ma è necessario invece, come chiarito sempre dall'Agenzia delle entrate attraverso la risoluzione n. 184/E del 2002, che i lavori siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza.

    Addirittura l'Amministrazione finanziaria ha aperto l'agevolazione anche il promissario acquirente di un immobile di civile abitazione: esso può, infatti, godere dell'incentivo sempre che, come chiarito dalla stessa Amministrazione, esso sia immesso nel possesso dell'immobile oggetto del preliminare e provveda ad eseguire, a proprio carico, le spese per gli interventi agevolabili.

    Con riferimento ai soggetti che detengono i fabbricati nel regime d'impresa e di lavoro autonomo, ossia gli imprenditori individuali, le imprese familiari, le società di persone e le società semplici, si rende necessaria una precisazione.

    L'originaria norma contenuta nell'articolo 1, della legge n. 449 del 1997, che sebbene trasfusa, con modificazioni, nell'attuale articolo 16-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, mantiene una valenza sotto l'aspetto della indicazione della portata della norma, stabiliva, al primo comma, primo periodo che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute ….

    Anche se l'articolo 16-bis) esordisce, sempre al primo comma, affermando che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al …, è evidente che le disposizioni hanno pressoché la medesima valenza visto che l'articolo del testo unico in commento è stato collocato, come di diceva poco sopra, all'interno delle disposizioni generali riferite all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

    La disposizione, quindi, fa riferimento, genericamente, all'IRPEF, imposta che, come ben noto, non è dovuta solo dalle persone fisiche, anche esercenti arti o professioni, e dagli imprenditori individuali, ma bensì anche dai soci delle società di persone che divengono, ai fini delle imposte dirette, soggetti passivi in sostituzione del soggetto partecipato.

    Vale la pena di far presente che proprio a seguito dell'inserimento della disposizione in commento nel corpo del testo unico delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate con circolare n. 25/E del 19.6.2012, ha ritenuto opportuno evidenziare che restano confermati non solo l'ambito, soggettivo e oggettivo, di applicazione delle disposizioni relative alla suddetta detrazione - introdotta dall'art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449 - ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale, così da consentire, ed è qui il punto fondamentale, "di fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in

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