Guida Pensioni 2023
Di AA.VV.
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Info su questo ebook
In attesa della riforma, i pensionandi beneficiano dei requisiti di accesso rimasti immutati per il trattamento di vecchiaia (perché la speranza di vita non è aumentata, anzi è diminuita) e per quello anticipato (per disposizione di legge fino al 2026), ma le lavoratrici vedono ridursi le possibilità di accedere a opzione donna, a causa di nuovi requisiti.
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Anteprima del libro
Guida Pensioni 2023 - AA.VV.
LA PEREQUAZIONE
Assegni rivalutati fino al 7,3 per cento Un extra alle minime
Fabio Venanzi
Nel 2023 l’importo delle pensioni subisce un aumento collegato a un indice inflazionistico provvisorio del 7,3%, relativo all’anno scorso.
A gennaio, a differenza del passato, non c’è stato il conguaglio riguardante l’inflazione definitiva del 2021 (pari a +1,90% rispetto alla provvisoria +1,70%), dato che il decreto legge 115/2022 ha anticipato l’operazione alla fine del 2022. Inoltre, il Dl 115/2022 aveva previsto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (oltre alla tredicesima mensilità) una rivalutazione aggiuntiva una tantum
del 2% per i trattamenti pensionistici lordi non superiori a 2.692 euro mensili.
Le nuove regole
Quest’anno la perequazione delle pensioni torna a essere a fasce. Ciò significa che l’adeguamento all’inflazione si applica in modo uguale su tutto il valore dell’importo (si veda anche la tabella a pagina 8), mentre lo scorso anno ha operato in modo decrescente sull’importo del singolo assegno: 100% dell’inflazione fino a quattro volte il minimo, 90% oltre e fino a cinque volte, 75% oltre cinque volte.
Quest’anno l’adeguamento è:
• al 100%, cioè pari al 7,300%, per importi di pensione fino a quattro volte il trattamento minimo. Considerato che il valore definitivo, per il 2022, è stato calcolato dall’Inps in 525,38 euro lordi mensili, la perequazione intera è riconosciuta per importi di pensione fino a 2.101,52 euro lordi mensili;
• per importi superiori e fino a cinque volte il trattamento minimo (2.626,90 euro), l’adeguamento è limitato all’85% (corrispondente al 6,205%);
• per importi superiori e fino a sei volte il trattamento minimo (3.152,28 euro), la perequazione è pari al 53% (3,869%); Osi ferma al 47% (3,431%) nel caso di pensioni superiori a sei volte e fino a otto volte (4.203,04 euro);
• si riduce al 37% (2,701%) per importi superiori a otto volte e fino a dieci volte (5.253,80 euro);
• è al 32% (2,336%) per importi superiori a dieci volte il minimo.
Fasce di garanzia
Come di consueto, viene garantito, per le pensioni superiori alle predette soglie, ma inferiori alle stesse aumentate dell’inflazione, l’incremento in misura piena fino a concorrenza delle soglie rivalutate. Ciò significa, ad esempio, che chi nel 2022 percepiva 2.101,52 euro, ha avuto un aumento del 7,3% a 2.254,93 euro circa e chi nel 2022 incassava poco più di 2.101,52 riceve, nel 2023, non meno di 2.254,93 euro anche se, applicando il 6,205%, otterrebbe un importo minore.
IL CAPITOLO IN SINTESI
Adeguamento all’inflazione
Nel 2023 l’annuale adeguamento dei trattamenti pensionistici all’inflazione opera in due direzioni: viene introdotto un meccanismo che penalizza gli importi oltre quattro volte il trattamento minimo e viene riconosciuto un aumento temporaneo extra a chi, nel 2022, ha percepito non più del minimo. L’indice di riferimento provvisorio della rivalutazione è del 7,3%: un valore nettamente più elevato di quelli applicati negli ultimi venti anni, conseguenza dell’impennata dei prezzi al consumo che si è verificata l’anno scorso. Tuttavia, ai trattamenti pensionistici più elevanti viene riconosciuto solo il 32% di tale aumento
Contribuzione
In questo capitolo viene inoltre illustrato, anche tramite esempi di calcolo, il complesso meccanismo che determina l’importo iniziale dell’assegno, quello erogato al momento del pensionamento: dai contributi che si è chiamati a versare durante la vita lavorativa, con regole parzialmente differenti in relazione al tipo di attività svolta (autonoma, dipendente, in ambito pubblico o privato), alle regole in base a cui il montante contributivo accantonato e rivalutato viene trasformato in pensione, senza trascurare le norme che determinano la quota retributiva di pensione, relativa alle anzianità fino al 1995 o al 2011
L’aumento massimo in termini assoluti, per chi ha importi fino a dieci volte il minimo, è conseguito da chi riceve un importo di pensione compreso tra quattro e cinque volte il trattamento minimo. Infatti, nella ipotesi di un assegno di 2.626,90 euro, l’incremento è di 163 euro lordi mensili. Per gli importi oltre dieci volte non è possibile stabilire un incremento massimo.
Minime con rivalutazione extra
Una ulteriore misura è stata inserita nella legge di Bilancio 2023 a beneficio delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023. A queste categorie viene riconosciuto – oltre all’incremento provvisorio del 7,30% – un ulteriore aumento transitorio pari a 1,50 punti percentuali per l’anno 2023, portando l’assegno minimo da 563,74 euro a 572,20 euro lordi mensili. Nel caso di pensionati di età pari o superiore a 75 anni, l’ulteriore aumento transitorio sale al 6,40 per cento. Di conseguenza, l’assegno minimo giunge a 599,82 euro. Per il 2024, la norma prevede un incremento pari al 2,70%, prescindendo dall’età anagrafica dei pensionati.
Tali aumenti si applicano su ciascuna mensilità in pagamento da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima. Gli ulteriori incrementi
dell’1,50 - 6,40 - 2,70% non rilevano, per i corrispondenti anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito, per esempio, le pensioni ai superstiti. Gli importi maggiorati una tantum
vengono riconosciuti anche a chi percepisce assegni sopra il minimo ma, per effetto della sola rivalutazione del 7,3%, otterrebbe un importo inferiore ai nuovi minimi.
Inoltre, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto delle maggiorazioni, le quali non rilevano a tali scopi e cesseranno di produrre gli effetti al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. In pratica, l’ulteriore incremento rappresenta una maggiore disponibilità economica, che viene erogata al pensionato senza che possa considerarsi consolidata, vita natural durante, nel trattamento pensionistico a regime per gli anni futuri.
Tempi della rivalutazione
Con la circolare 135/2022, l’Inps ha spiegato che, poiché al momento del rinnovo delle pensioni per il 2023 la legge di Bilancio non era stata ancora approvata, per evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, a gennaio la rivalutazione è stata attribuita in misura pari al 100% solo ai beneficiari il cui importo cumulato di pensione è compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro). Per i pensionati il cui trattamento pensionistico cumulato è superiore a tale importo, la rivalutazione sarà attribuita sulla prima rata utile (probabilmente febbraio).
Altri valori di riferimento
Per i trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari, viene riconosciuta una rivalutazione pari al 7,30%, poiché tali prestazioni non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono rivalutate sempre singolarmente sull’importo in godimento da parte del percettore. Per tali prestazioni, non viene applicato né il meccanismo a fasce né quello a scaglioni.
Per il 2023, l’assegno sociale viene rivalutato da 469,03 euro a 503,27 euro lordi mensili, mentre la pensione sociale passa da 386,54 euro a 414,76 euro lordi mensili.
Gli importi corrisposti a invalidi e sordomuti vengono elevati da 292,55 euro a 313,91 euro lordi. Per i ciechi assoluti, l’importo è adeguato da 316,38 euro a 339,48 euro lordi mensili.
Le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive, nonché della gestione separata dell’Inps, concorrono alla formazione del reddito complessivo, per l’importo eccedente 1.000 euro. L’eventuale conguaglio fiscale a credito spettante agli interessati sarà corrisposto dalla mensilità di marzo 2023.
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La rivalutazione nel 2023
Modalità di adeguamento all’inflazione dei trattamenti pensionistici. Gli importi della pensione sono in euro, valori mensili lordi
Fonte: elaborazione Sole 24 Ore in attesa dei dati ufficiali Inps
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
La quota contributiva è più generosa nel 2023-24
Matteo Prioschi
Chi accederà alla pensione nel biennio 2023-24 beneficerà di una quota contributiva dell’assegno più generosa del 2-3% rispetto a chi è andato in pensione nel 2021-22. Conseguenza della riduzione della speranza di vita.
Dal montante all’assegno
Nel sistema di calcolo contributivo i contributi previdenziali, ogni anno, vengono rivalutati con un tasso collegato alla variazione del Pil italiano nei cinque anni precedenti. Gli importi, versati e rivalutati nel tempo, determinano il montante contributivo disponibile al momento del pensionamento. Per calcolare l’importo di partenza
dell’assegno, tale somma viene moltiplicata per un coefficiente legato all’età del neo pensionato (e all’andamento effettivo