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Guida Bonus casa 2024
Guida Bonus casa 2024
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E-book202 pagine1 ora

Guida Bonus casa 2024

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Info su questo ebook

Finisce l’era del superbonus. L’approdo in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del
decreto Salva-spese (Dl 212/2023) segna la conclusione di un’epoca. Senza entrare nella
contesa tra detrattori e sostenitori della misura, è oggettivo che, con circa 107 miliardi di spese ammesse a detrazione, la maxi-agevolazione a partire da metà del 2020 è stata il cardine di tutto il sistema dei bonus dedicati all’edilizia. Nelle case degli italiani e nelle assemblee condominiali,
per molti mesi, parlando di ristrutturazioni la domanda è stata quasi sempre una: «Possiamo accedere al superbonus?». In caso di risposta negativa, si ragionava sulle altre opportunità a disposizione. Nel 2024 questa prospettiva cambia radicalmente.
LinguaItaliano
Data di uscita26 feb 2024
ISBN9791254842911
Guida Bonus casa 2024

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    Anteprima del libro

    Guida Bonus casa 2024 - AA.VV.

    1. IL SUPERBONUS

    LA MAXI-AGEVOLAZIONE

    Il superbonus scende al 70% e nel 2025 si fermerà al 65%

    Luca De Stefani

    Si riducono sempre più i casi in cui è possibile beneficiare del superbonus del 110% o del 70 per cento. Cerchiamo di analizzare il calendario dell’agevolazione in base ai vari soggetti e alle tipologie di interventi agevolati.

    Condomìni

    Riassumendo, per i condomìni, i proprietari unici, le Onlus, le organizzazione di volontariato e le associazioni di promozione sociale, sia per le parti comuni, sia per le singole unità, il superbonus spetta nella misura:

    • del 110% per le spese sostenute (cioè, pagate con bonifico «parlante» per le persone fisiche e i condomìni ovvero anche con lavori effettuati in caso di cessione del credito e anche fatturate in caso di sconto in fattura) dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022;

    • del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023 (o del 110%, solo se è stata presentata entro il 25 novembre 2022 la Cilas o, per le demolizioni e ricostruzioni di edifici condominiali o di proprietari unici, l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo ovvero, per i condomìni, se è stata adottata entro il 18 novembre 2022 o dal 19 al 24 novembre 2022 la delibera assembleare di approvazione dei lavori, con attestazione della data, e risulti presentata la «Cila-superbonus» rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 o il 25 novembre 2022);

    • del 70% per quelle sostenute nel 2024;

    • del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

    Per le spese sostenute nel 2024, quindi, la detrazione del 70% (65% per il 2025) spetta per gli interventi:

    • effettuati dai condomìni sulle parti comuni condominiali;

    • effettuati sulle parti comuni dal cosiddetto «unico proprietario», cioè dalle «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche»;

    • effettuati dalle «persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio», cioè per gli interventi «trainati» (oltre che quelli «trainanti», rari, ma possibili) sulle singole unità immobiliari del condominio ovvero dell’edificio del suddetto «unico proprietario» (come, ad esempio, la sostituzione delle finestre dei singoli appartamenti o la sostituzione della propria caldaia autonoma), sempre nel limite delle 2 unità immobiliari per gli interventi di super ecobonus;

    TERREMOTI

    Fino al 2025

    Per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009 si applica la proroga del superbonus (sia eco che sisma) nella misura del 110% fino al 2025

    Bonus casa 2024

    • per le Onlus, le Odv e le Aps: solo per quelle che possono beneficiare dell’aumento dei limiti di spesa per il superbonus dell’articolo 119, comma 10-bis, Dl 34/2020 (cioè quelle che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, non prevedono alcun compenso o indennità di carica per i propri membri del Cda e sono in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito, regolarmente registrato prima del 1° giugno 2021), il superbonus spetta fino al 2025 nella misura del 110% (senza le riduzioni al 90%, al 70% e al 65%, rispettivamente per gli anni 2023, 2024 e 2025); la misura del 110% fino al 2025 si applica a prescindere dalle condizioni che erano imposte per le altre Onlus, Odv e Aps, per mantenere il 110% per il 2023 (in generale, la Cilas entro il 25 novembre 2022). L’agenzia delle Entrate, con una risposta data a Telefisco 2024, ha confermato che l’inserimento di questa proroga nel secondo periodo del comma 8-ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020 è finalizzato a consentire l’applicazione del superbonus con l’aliquota del 110%, anche per le spese sostenute, entro il 31 dicembre 2025, dalle Onlus, Odv e Aps, che soddisfano i requisiti previsti dal comma 10-bis, «indipendentemente dal rispetto delle condizioni previste dal primo periodo del medesimo comma 8-ter», dedicato al sismabonus per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici;

    • per la demolizione e ricostruzione di edifici, classificata tra le ristrutturazioni dal testo unico dell’edilizia, a patto che si tratti di condomìni o proprietari unici (non nel caso di unità unifamiliari o case a schiera; risposta all’interrogazione parlamentare 5-07599-2022), questa proroga spetta anche se alla fine dei lavori vi sarà l’accorpamento delle diverse unità che compongono il condominio, con l’accatastamento in un’unica unità unifamiliare (risposta 40/2022).

    Cratere sismico

    Grazie all’articolo 119, comma 8-ter, del Dl 34/2020, per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, si applica la proroga del superbonus (sia eco, sia sisma) nella misura del 110% fino al 2025 in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis:

    Bonus casa 2024 per la parte eccedente i contributi di ricostruzione;

    Bonus casa 2024 in alternativa a questi contributi, con limiti di spesa del super ecobonus o del super sismabonus aumentati del 50% per i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati ai Dl 189/2016 e 39/2009, nonché nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

    Gli esclusi

    Il superbonus non spetta nel 2024:

    • per le villette e le case a schiera delle persone fisiche, in quanto è scaduto il 30 giugno 2022 (o il 31 dicembre 2023, se al 30 settembre 2022 erano stati effettuati lavori per almeno il 30%);

    • per gli Iacp e le cooperative, per i quali il super ecobonus del 110% è scaduto il 30 giugno 2023; il super sismabonus, il fotovoltaico e le colonnine al 110% sono scaduti il 30 giugno 2022. Per questi soggetti, il superbonus del 110%, per tutti gli interventi, poteva essere prorogato al 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 erano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento globale;

    • per gli spogliatoi delle associazioni e società sportive dilettantistiche, per i quali il superbonus è scaduto il 30 giugno 2022;

    • per il «super sismabonus acquisti», il quale, al netto della proroga «condizionata» al 31 dicembre 2022, prevista dall’articolo 119, comma 4, del Dl 34/2020, è scaduto il 30 giugno 2022.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

    LA SALVAGUARDIA

    Senza il doppio salto di classe ora arriva il paracadute

    Giorgio Gavelli

    Con l’articolo 1, comma 1, del Dl 212/2023 (ancora in corso di conversione) il legislatore ha introdotto una clausola di salvaguardia per Sal superbonus – redatti fino al 31 dicembre 2023 - in caso di mancata ultimazione dei lavori, cercando principalmente di gestire alcuni effetti collaterali della fine del superbonus nella misura del 110 per cento.

    Il decreto tenta di venire incontro ai soggetti che, per le varie traversie subite non sono riusciti a terminare nel 2023 i lavori da superbonus (compreso il caso in cui questo comporti il mancato conseguimento del miglioramento di due classi energetiche richiesto dalla legge). Nonostante ciò potranno considerare al sicuro le opzioni effettuate per la cessione del credito o per il cosiddetto sconto sul corrispettivo in caso di interventi superbonus (110% o 90% a seconda dei

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