Riflessioni intorno alle autonomie costituzionali delle Regioni
Di aa. vv.
()
Info su questo ebook
Esso si occupa delle autonomie, sia normativa che finanziaria delle regioni e degli enti locali alla luce della riforma costituzionale. È, per quanto breve, un confronto tra nuovo e vecchio Titolo V.
L'autonomia legislativa dell'ente Regione viene modificata sotto diversi profili, pervenendo ad un sistema dei poteri normativi regionali profondamente diverso dal precedente, il quale, in apparenza, premia le regioni a statuto ordinario. A tale innovazione occorre ricongiungere quella che a detta di molti potrebbe pesare di più nel contesto complessivo della riforma, ossia la modifica dell’art. 119 Cost. Nel volume essa viene analizzata sotto i profili di maggior rilievo.
Leggi altro di Aa. Vv.
Con lo sguardo di una donna. Racconti. Edizione 2020. Concorso letterario Caratteri di donna Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniUna finestra sul noir Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniViaggio nella blogsfera Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniCi accomunavano le reti e le stelle Pensieri e parole di una comunità scolastica nel tempo del distanziamento sociale Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniRivista di Psicosintesi Terapeutica n.16 Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniCorti di mare: Racconti e Miti Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniChildfree: Una vita felice senza figli Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniQuel giorno è adesso Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniIl grande libro dei dinosauri: Ediz. illustrata Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniStorie di immaginaria realtà - Vol. 4 Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniI giovani di Holden - Vol. 3 Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniAmor sacro e amor profano. Di alcune forme ed esperienze dell’amore contemporaneo Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniIstantanee (volume 1) Valutazione: 1 su 5 stelle1/5
Correlato a Riflessioni intorno alle autonomie costituzionali delle Regioni
Ebook correlati
No Alla Legge Quadro Sull' Autonomia Differenziata: Perché un Referendum abrogativo Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniUn regionalismo differenziato per dividere e discriminare: Il modello dell'Istruzione Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniUsi civici e domini collettivi nella Regione Campania Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniI principi costituzionali della contabilità pubblica Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniOrdinamento degli Enti Locali: Concorsi per impiegato comunale nelle Aree: Amministrativa, Tecnica, Finanziaria e Contabile, Sociale Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniProfili civilistici delle associazioni e fondazioni del Terzo Settore Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniIl diritto amministrativo in tasca: 25 schede sintetiche per concorsi ed esami Valutazione: 5 su 5 stelle5/5Statuto e Ordinamento di Roma Capitale: Introduzione alla normativa e testi in vigore Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniIl Federalismo Belga . L’equilibrio istituzionale federale del Regno del Belgio Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniNO allo sfregio della Costituzione Valutazione: 5 su 5 stelle5/5Le Regioni alla Costituente: Il «caso» Molise (1946-1947) Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniGli illeciti edilizi...a colpi di sentenze Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniAssistente Parlamentare: dalla storia del diritto alle moderne strutture di lobby Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniProntuario di diritto ecclesiastico Valutazione: 5 su 5 stelle5/5Il denaro di Pietro. Forme canoniche e dinamiche finanziarie per la carità del Papa Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniRIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA. Le novità in vigore dal 22.6.2022 introdotte dalla l. 26.11.2021, n. 206 Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniCapire il diritto amministrativo: attraverso schemi, mappe concettuali e schede Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniLa riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniQuale Parlamento? Analisi critica della riforma Fraccaro Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniConcorso Funzionari Agenzia Entrate - Norme e procedure per l’aggiornamento del Catasto Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniArmistizio Costituzionale Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniLa storia del Ministero del Tesoro: Dalle finanze al MEF Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniApprocci Critici al Pluralismo Confessionale Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniFigli destituenti: I gravi aspetti di criticità della RIFORMA COSTITUZIONALE Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniGuida al referendum costituzionale Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniIl vangelo secondo Matteo: la Costituzione di Renzi Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniIl rapporto di lavoro nel pubblico impiego: Sintesi aggiornata per concorsi pubblici Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniConcorso Istruttore Enti Locali - Servizi pubblici locali: Sintesi ragionata per concorsi pubblici Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniI soggetti della Mediazione Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioni
Diritto per voi
Esame Avvocato 2020-21. CASI DI DIRITTO PENALE: Con soluzioni schematiche dimostrte Valutazione: 3 su 5 stelle3/5AML Anti Money Laundering: le soluzioni antiriciclaggio Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniADHD e Scuola: Quaderni didattici-Percorsi per l'inclusione-5/2021 Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniDiritto pubblico Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniProntuario di diritto dell'Unione Europea Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniProntuario di diritto romano Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniFormulario del Processo Penale Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniConcorso Istruttore Enti Locali - Servizi pubblici locali: Sintesi ragionata per concorsi pubblici Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniApprendimento e competenze nelle metodologie didattiche innovative: i laboratori inclusivi: Quaderni didattici-Percorsi per l'inclusione-4/2021 Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniSerial Killer, omicidi seriali: rilievi investigativi e quadri psichiatrico-forensi Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniFisica Spirituale: Filosofia, conoscenza e tecnologia dal futuro Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniDiritto civile. Lezioni e mappe concettuali Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniProntuario di diritto penale Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniL'uomo delinquente Valutazione: 5 su 5 stelle5/5Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, a.d.r., giustizia predittiva Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniCodice della nautica da diporto Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniProcedimento amministrativo e diritto di accesso: Sintesi aggiornata della Legge 241 del 1990 per concorsi pubblici Valutazione: 4 su 5 stelle4/5Tecniche e Metodologia della scrittura giuridica Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniLe Influenze del Codice Napoleonico e del BGB Tedesco sul Codice Civile Italiano: Sistemi Giuridici Comparati Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniProntuario sulla tutela del credito: Guida al recupero dei crediti Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniCompendio di DIRITTO COSTITUZIONALE Valutazione: 2 su 5 stelle2/5Test per i concorsi nell’Unione europea – Teoria e quiz: Guida alle procedure di selezione EPSO Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniStoria delle fonti del Diritto Canonico Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniSpirali di Energia - L'antica arte della Selfica: L'antica arte della Selfica Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniCryptotrading Pro: Fai Trading Per Guadagnare Con Strategie, Strumenti E Tecniche Di Gestione Del Rischio Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniPreparazione al Concorso per Istruttore Amministrativo Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniIl Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: Sintesi del D.P.R. 62/2013 per concorsi pubblici Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniLinee sincroniche: Gli scorrimenti energetici del pianeta Valutazione: 5 su 5 stelle5/5Sicurezza sui luoghi di lavoro: Sintesi ragionata per concorsi pubblici: le norme di sicurezza sul lavoro: enti locali, sanità, scuole Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioni
Recensioni su Riflessioni intorno alle autonomie costituzionali delle Regioni
0 valutazioni0 recensioni
Anteprima del libro
Riflessioni intorno alle autonomie costituzionali delle Regioni - aa. vv.
AA.VV.
Riflessioni intorno alle autonomie
costituzionali delle Regioni
Prefazione e Cura di
Carolina Pellegrino
Proprietà letteraria riservata
by Pellegrini Editore - Cosenza - Italy
Edizione eBook ottobre 2013
ISBN: 978-88-6822-132-4
Via Camposano, 41 (ex Via De Rada) - 87100 Cosenza
Tel. (0984) 795065 - Fax (0984) 792672
Sito internet: www.pellegrinieditore.com - www.pellegrinieditore.it
E-mail: info@pellegrinieditore.it
I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, riproduzione e adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.
Prefazione
La l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, com’è noto, ha modificato il Titolo V della Parte seconda della Costituzione.
Questo lavoro racconta di una serie di riflessioni appuntate su un tema che, negli ultimi anni, pur foriero di numerose controversie tra centro e periferia, è andato scemando rispetto alle aspettative positive maturate all’indomani della Riforma Costituzionale del Titolo V.
Esso si occupa delle autonomie, sia normativa che finanziaria delle Regioni e degli enti locali alla luce della riforma. É, per quanto breve, un confronto tra nuovo e vecchio Titolo V.
Tale riforma, preannunciata da molto tempo, forse non adeguatamente pensata sul versante delle conseguenze costituzionali, ha promosso, specie in dottrina, un dibattito ampio ed articolato. Ci scusiamo sin da ora se non se ne potrà dare conto in modo esauriente.
Il I° co. dell’art. 114 Cost., definisce quali elementi costitutivi della Repubblica una pluralità di enti quali ordinamenti parziali (C. Pinelli), e include fra di essi lo Stato. Ci troviamo innanzi ad un sistema plurisoggettivo, connotato, nel seguito delle disposizioni costituzionali, in modo differenziale.
L’autonomia legislativa dell’ente Regione viene modificata sotto diversi profili. Dalle tre tipologie principali di potestà legislativa regionale, desumibile mediante la lettura degli statuti speciali e dall’originario art. 117 Cost., si perviene ad un sistema dei poteri normativi regionali, diverso dal precedente.
Mentre le potestà piena
e ripartita
, subiscono un’espansione materiale, per quanto concerne la potestà normativa attuativa e quella integrativa scompare dal contesto costituzionale: in modo implicito, per le Regioni a statuto ordinario; in via d’interpretazione estensiva, per le Regioni a statuto speciale, poiché, ai sensi dell’art. 10 della l. cost. n. 3/2001: «Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».
In tema di potestà normativa concorrente e/o ripartita, nei confronti con l’originario sistema, la novità risiede nell’ultimo capoverso del III co. dell’art. 117 Cost., quando afferma che «nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». E ancora viene introdotta una potestà generale di tipo residuale relativa alle materie non espressamente attribuite ad alcun soggetto istituzionale. Il IV co. dell’art 117 Cost. rovescia il sistema delle competenze, laddove la disposizione, al II co., prevede invece la legislazione esclusiva dello Stato su un elenco di materie enumerate. Di conseguenza, tutti gli ambiti materiali inespressi e non ripartiti tra Stato e Regioni sono acquisiti dalla competenza legislativa regionale.
Altra novità di rilievo, che ha riflessi importanti sulle potestà legislative regionali, è contenuta nell’art. 116 Cost. Questa disposizione, laddove conferma le Regioni ad autonomia speciale, introduce il regionalismo cd differenziato
. Alle autonomie speciali, che continuano ad essere disciplinate secondo il procedimento di revisione costituzionale, è riservato, quantomeno in via transitoria, il principio di maggior favore
di cui all’art. 10 cit. preservandone i tratti distintivi (S. Panunzio).
In tutta evidenza, è l’aggregato delle materie, rivelatore di un ampliamento dell’autonomia normativa regionale. Nondimeno, il dato letterale è profondamente mutato; esso stabilisce, in modo decisivo, l’appartenenza alle Regioni della relativa competenza legislativa.
Sul versante dell’art. 119 Cost. sono introdotte, ed affrontate in questa raccolta, alcune innovazioni dell’assetto della finanza regionale, innovazioni che segnano una chiara linea di confine rispetto alla normativa previgente, già in parte anticipate, dal legislatore ordinario con il d. lgs. n. 56/2000 di riforma della finanza regionale. Innanzitutto, si riconosce l’autonomia finanziaria sia sul versante delle entrate che su quello delle spese. Si afferma anche che le Regioni, insieme alle Province, alle Città metropolitane ed ai Comuni, in virtù del nuovo art. 114 Cost., hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. Dispongono di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, riferibili al loro territorio
. È, altresì, affidata alla legge dello Stato l’istituzione di un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante
. Tutte risorse volte a consentire il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite. Ma, nonostante la previsione di un fondo di perequazione, la cui costituzionalizzazione risponde all’esigenza di consentire il rispetto da parte delle Regioni degli obblighi di solidarietà nazionale, ci si interroga sui rischi che possono derivare dalla polarizzazione tra aree territoriali ricche e povere. Si tratta del principio di territorialità dell’imposta, che andrebbe contemperato con l’introduzione delle compartecipazioni erariali, quale forma di regionalizzazione del gettito tributario.
Nel prosieguo, posto che le risorse necessarie dirette all’esercizio delle funzioni pubbliche, conoscono, secondo la riforma, un sussidiario avvicinamento alle comunità locali, il sistema di solidarietà sin qui conosciuto potrebbe svelarsi con una valenza meramente facoltativa.
Infine, considerato che lo Stato per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni
destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni
, sarà osservata la prima giurisprudenza costituzionale per capire l’indirizzo e l’interpretazione del nuovo dato costituzionale in particolare in materia di autonomia finanziaria. Tenuto conto inoltre che il quadro normativo del novellato art. 117 Cost., prevede la potestà esclusiva dello Stato nelle materie perequazione delle risorse finanziarie
e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
.
Carolina Pellegrino
Capitolo primo
La funzione legislativa delle Regioni tra riforma
del Titolo V e giurisprudenza costituzionale
di Carolina Pellegrino
Il sistema legislativo regionale prima della l. cost. n. 3/2001
La l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, com’è noto, ha modificato il Titolo V della Parte seconda della Costituzione. La prima novità ottenuta dal testo riformato è non solo la collocazione, al I co. dell’ art. 114 Cost., di una pluralità di enti quali ordinamenti parziali, includendo fra di essi lo Stato, ma anche l’attribuzione, al II co. del succitato articolo, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Tuttavia, ai limitati poteri e funzioni attribuiti agli enti locali minori non possono equipararsi i poteri e le funzioni dell’ente Regione, che mentre godono di una disciplina più rigorosa, si estendono fino alla potestà legislativa.
Per avere un quadro esaustivo delle modifiche e dei correlati effetti legati ai novellati poteri, specialmente quelli relativi all’autonomia legislativa, in capo alle Regioni, è necessario descrivere brevemente il precedente assetto costituzionale della potestà legislativa regionale e i tentativi di riforma costituzionale, avendo presente, tuttavia, che il nuovo modello riprende, in particolare in riferimento alle Regioni a statuto speciale, l’assetto della Costituzione del ‘48 e, naturalmente, gli stessi statuti speciali.
Il Titolo V della Costituzione nelle fattezze precedenti la riforma poteva essere considerato il frutto del compromesso tra l’acceso regionalismo degli autori del Progetto e la posizione più cauta dell’Assemblea Costituente. Già nel vecchio testo costituzionale all’ente Regione erano conferite funzioni legislative proprie, oltre che amministrative, ma si trattava di materie in cui la potestà legislativa regionale era di scarso peso, mentre i controlli da parte statale, quali il sistema delle leggi quadro, il ricorso preventivo di costituzionalità o il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle Regioni, erano prevalenti. Non difficile comprendere, quindi, che allo Stato doveva, pur sempre, spettare, nei loro confronti, una funzione di tipo tutorio. In sostanza, sin dall’origine l’intero disegno del Titolo V della Costituzione si presentava fortemente ambiguo, prestandosi frequentemente a notevoli interpretazioni. In modo sintetico si può affermare che il vecchio
Titolo V si prestasse ad una doppia lettura
. In base alla prima le norme costituzionali avrebbero potuto consentire alle Regioni di avere una propria autonomia legislativa; in base alla seconda, le Regioni avrebbero dovuto assumere ruolo di enti di amministrazione, sottoposti, in ciascuno degli ambiti di competenza, alle leggi e alle direttive dello Stato. Sulla sorta di tale duplicità interpretativa, già a partire dagli anni ottanta, furono formulate proposte riformatrici volte ad attribuire alle Regioni una maggiore autonomia politica. Le prime sollecitazioni ed altre ancora furono analizzate in un primo momento dalle due Commissioni parlamentari per le riforme istituzionali, note come Prima e Seconda bicamerale, istituite tra la metà degli anni ’80 e la metà degli anni ’90, in seguito dalla cd Terza bicamerale, costituita da quaranta deputati e quaranta senatori, la quale si caratterizzò per l’assegnazione di compiti più ampi di quelli attribuiti alle due precedenti, nonostante nella legge istitutiva non si parlasse più di un progetto organico di revisione costituzionale
ma di progetti di revisione della seconda parte della Costituzione
. Nonostante i tentativi di tutte e tre le macchine, in particolare dalle spinte verso il federalismo attuate dalla Terza Commissione il tentativo di grande riforma
si arrestò di colpo e con esso venne meno uno degli assi portanti che avevano strutturato i rapporti tra le forze politiche nella prima parte della XIII legislatura. Di quella complessa macchina vale la pena di ricordare, però, il merito di aver indirizzato il dibattito su temi di estrema importanza; testimoniati dal prosieguo del suo lavoro verso nuove previsioni costituzionali. Ne è un esempio la legge n. 59/1997, la cd. legge Bassanini, la quale costituì un vero momento di svolta per la ristrutturazione territoriale a
Costituzione invariata", quale quella imposta al legislatore.
Nel testo antecedente la riforma le potestà legislative in capo allo Stato e alle Regioni potevano distinguersi in potestà primaria, piena o esclusiva, concorrente e/o ripartita ed integrativa-attuativa. Questa categorie
erano frutto del linguaggio utilizzato dal legislatore costituzionale negli statuti delle Regioni differenziate, costituendone un risultato di sintesi.
Stando al dato letterale della Costituzione e degli statuti speciali, si potevano distinguere almeno cinque differenti competenze legislative regionali, alcune delle quali rimarranno tali, perlomeno fino alla modifica degli statuti speciali. La competenza esclusiva è espressamente indicata dallo statuto siciliano a cui si rifanno le competenze di tipo primario o piena enucleate negli altri statuti speciali. La seconda tipologia, ovvero competenza concorrente o ripartita, è