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Fisco amico per musicisti e artisti: Il lavoro con e senza partita Iva. Guida pratica e completa. Seconda edizione aggiornata
Fisco amico per musicisti e artisti: Il lavoro con e senza partita Iva. Guida pratica e completa. Seconda edizione aggiornata
Fisco amico per musicisti e artisti: Il lavoro con e senza partita Iva. Guida pratica e completa. Seconda edizione aggiornata
E-book571 pagine5 ore

Fisco amico per musicisti e artisti: Il lavoro con e senza partita Iva. Guida pratica e completa. Seconda edizione aggiornata

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Info su questo ebook

Questo manuale, alla sua seconda edizione aggiornata, è dedicato ai musicisti e agli artisti in genere, figure professionali spesso trattate ancora con poca chiarezza dal punto di vista fiscale. Quando un musicista comincia a ottenere proventi economici dalla propria attività occasionale si chiede anzitutto se è obbligato ad aprire la partita Iva e come deve affrontare correttamente gli adempimenti fiscali e previdenziali. Il manuale è destinato a chi vuole fare della musica il proprio percorso di crescita personale e professionale. 
A tal proposito affronta due diversi profili:
  • chi si dedica alla musica in maniera occasionale e per passione, magari già con un lavoro dipendente o autonomo: per questi soggetti è previsto un tipo di trattazione fiscale;
  • chi intende fare della musica una vera e propria professione: in questo caso l’aspetto fiscale sarà incentrato su come aprire la partita Iva da lavoratore autonomo.
Il libro, ad alta intensità di informazioni, propone risposte aggiornate e concrete a tutti i quesiti, con un linguaggio volutamente facile e accessibile anche a chi non ha alcuna confidenza con la materia, e si completa con contenuti digitali ad accesso riservato.

ARGOMENTI TRATTATI
  • Professione musicista
  • L’attività occasionale di musicista: regole per operare anche senza partita Iva al di sotto dei 5.000 Euro
  • Il lavoro autonomo di musicista
  • Le cooperative di artisti
  • L’Iva nel settore dello spettacolo
  • Il musicista e la partita Iva: il regime forfettario e gli altri regimi contabili
  • La previdenza dei musicisti: l’ex ENPALS
  • Il certificato di agibilità
  • Il diritto d’autore nella musica
  • Il musicista e il mondo del no-profit:
  • le associazioni e il Codice del Terzo Settore
  • Il musicista e l’e-commerce

Carmen Fantasia, dottore commercialista, revisore contabile, consulente e autrice della collana “Fisco amico”, da anni si occupa delle opere d’ingegno creativo, dei lavoratori dello spettacolo e del diritto d’autore. Tiene seminari e corsi di formazione presso scuole, università e conservatori, sia in presenza sia online. Con le sue consulenze ha incoraggiato numerosi artisti a creare associazioni, cooperative, e ad aprire la partita Iva. I suoi obiettivi sono: aiutare i musicisti e gli artisti a risolvere le problematiche fiscali con logica, concretezza e semplicità di linguaggio; insegnare tecniche di crescita professionale anche in prospettiva di un cambio di lavoro. Soprattutto, Carmen desidera infondere il concetto che, quando nella propria vita non si trova la strada giusta, l’unico pensiero da inseguire è: «quello che mi piace fare è ciò che saprò fare meglio».
LinguaItaliano
Data di uscita28 dic 2021
ISBN9788863953824
Fisco amico per musicisti e artisti: Il lavoro con e senza partita Iva. Guida pratica e completa. Seconda edizione aggiornata

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    Anteprima del libro

    Fisco amico per musicisti e artisti - Carmen Fantasia

    CAPITOLO 1

    Professione musicista

    1.1 Inquadramento professionale del musicista

    Non sempre siamo abituati a riflettere su cosa significhi il termine musica. Spesso diamo per scontata la definizione di Jean-Jacques Rousseau: «L’arte di combinare i suoni in maniera piacevole all’orecchio»; o non riteniamo necessario approfondire l’argomento perché pensiamo che la musica sia un divertimento spensierato, un passatempo, qualcosa che crediamo di conoscere attraverso il nostro sentimento, un’arte riservata ai professionisti (cantanti lirici, cantanti pop, jazzisti, rockettari, etc.).

    Quello che invece si invita a considerare è che intorno alla parola musica gira un mondo di non poco conto. Il lavoro di musicista è identificato come una vera e propria professione. L’arte dei suoni è tutt’altro che un divertimento, non è qualcosa che riguarda solo i sentimenti, né è solo un prodotto commerciale. Per i lettori di questo manuale è necessario cominciare a ragionare attorno all’identità giuridica della figura del musicista.

    1.2 Inquadramento giuridico del musicista

    RIFERIMENTO LEGISLATIVO Art. 2222 e seguenti Codice civile

    Il musicista è per definizione un artista che svolge un’attività classificabile tra quelle di lavoro autonomo, equivalente a una qualsiasi altra professione intellettuale: se ha la partita Iva è un libero professionista.

    Per inquadrare la collocazione giuridica del musicista, andiamo a vedere cosa detta il Codice civile.

    PILLOLE DI FISCO! L’art. 2222 – Contratto d’opera – parla del lavoratore autonomo, e quindi del libero professionista, «quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente».

    Il libero professionista è un lavoratore autonomo che svolge un’attività economica a favore di terzi, volta alla prestazione di servizi mediante lavoro intellettuale.

    È innegabile che nell’attività del musicista è prevalente una componente intellettuale o, se vogliamo, artistica e creativa che non si riscontra nella figura dell’imprenditore (di cui agli articoli 2082 e 2195 del C.C.), dove la capacità di produrre è subordinata all’impiego di beni strumentali, di forza lavoro, di fonti di finanziamento e lo scopo fondamentale è lo scambio di beni e servizi.

    Tutto ciò non accade nel caso degli artisti, che possono contare prevalentemente sul proprio bagaglio culturale, professionale, sull’estro e sulla creatività. Elementi legati più a variabili intellettuali e psicologiche che materiali.

    L’inquadramento giuridico così descritto si rispecchia interamente nella relativa disciplina fiscale, che ripropone regole e regimi ben distinti per i lavoratori autonomi (artisti e professionisti) e per gli imprenditori.

    Da tener presente che nel settore dello spettacolo la contribuzione previdenziale dei lavoratori non cambia se il rapporto di lavoro è di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo, salvo le eccezioni espressamente indicate dalla normativa. L’Ente che si occupa di assicurare i lavoratori dello spettacolo è l’ex ENPALS, gestita oggi dall’INPS.

    1.1.2 Gli sbocchi professionali del musicista

    Due sono, a grandi linee, i ruoli di un musicista:

    artistico: il musicista, al momento dello spettacolo, deve dimostrare le proprie capacità esecutive e di arrangiamento, oltre a quelle più creative che garantiscono una efficace comunicazione con il pubblico. In questo senso l’esecutore deve tener presente il cambiamento delle tendenze del pubblico, aggiornandosi continuamente sui suoi gusti.

    manageriale: il musicista deve pensare anche all’attività promozionale che, se a inizio carriera viene svolta in prima persona, in seguito è generalmente affidata a un manager che procura i contatti con i gestori dei locali e ottiene gli ingaggi. Ma attività promozionale è anche la cura dei social, ossia tutti i moderni mezzi di comunicazione che oggi hanno quasi soppiantato del tutto la pubblicità cartacea. Ci riferiamo a Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, YouTube… che con un semplice post avvicinano, quasi in tempo reale, il pubblico interessato.

    I musicisti, rispetto all’ambito lavorativo, si dividono in due gruppi di pensiero:

    coloro che vogliono intraprendere la carriera da lavoratore autonomo, per cui:

    si può aprire partita Iva individuale;

    ci si può mettere in società;

    si può costituire un’associazione, una fondazione, un circolo;

    si può costituire una cooperativa di musicisti (si pensi alle grandi orchestre);

    coloro che, non amando troppo la burocrazia, preferiscono i canali tradizionali del lavoratore dipendente per cui optano per:

    l’insegnamento;

    l’orchestra.

    Nei prossimi capitoli si cercherà di delineare le principali questioni di carattere fiscale delle attività dai musicisti, inquadrati soprattutto come lavoratori autonomi, ricordando però che un’attenta e preliminare analisi della situazione da parte di un professionista esperto della materia fiscale eviterà all’artista di commettere errori.

    CAPITOLO 2

    L’attività occasionale di artista:

    regole per operare senza partita Iva

    2.1 Il lavoro dell’artista senza partita Iva

    È possibile per un artista lavorare senza partita Iva? È la domanda che maggiormente mi rivolgono i musicisti e gli artisti sull’argomento lavoro occasionale. La risposta non può che essere affermativa: lavorare senza partita Iva è possibile ma solo a determinate condizioni:

    l’attività non deve essere svolta in modo professionale, cioè deve mancare di organizzazione;

    l’attività deve essere occasionale, quindi del tutto episodica e sporadica;

    non deve esserci coordinazione del lavoro e impiego di mezzi, cioè non deve trattarsi di attività di impresa;

    il volume d’affari annuo di compensi percepiti non deve superare i 5.000€ netti l’anno.

    Come si comprende facilmente, il lavoro senza partita Iva non può che essere qualcosa di temporaneo, utilizzabile fino a quando l’attività non assume la caratteristica di abitualità e professionalità. Questo significa che tutti coloro che vogliono emettere la "ricevuta generica o ricevuta per prestazioni occasionali" perché non titolari di partita Iva, lo possono fare fino a 5.000€ netti annui, facendo attenzione a operare con i requisiti visti in precedenza per non incorrere in sanzioni, con la conseguente richiesta di apertura di partita Iva da parte dei verificatori dell’Agenzia delle Entrate.

    La famosa soglia dei 5.000€ di attività senza partita Iva non è una regola.

    Infatti, non c’è alcun riferimento normativo relativo a questo limite che, ribadiamo, è valido solo se si osservano i requisiti di cui sopra. Per questo motivo è sbagliato considerare le prestazioni occasionali solo in base al volume dei compensi percepiti in un anno solare, prescindendo dalla professionalità e sporadicità delle prestazioni.

    ATTENZIONE! – Fino al 2015 le Prestazioni Occasionali si caratterizzavano essenzialmente per due requisiti introdotti con la Legge Biagi:

    durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno;

    compenso non superiore a €5.000 netto da ogni committente.

    La Legge Biagi è stata abrogata a partire dal 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore del D.Lgs.81/2015. Tale norma è il quarto dei decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto Jobs Act, la legge delega per la riforma del lavoro.

    Tale disposizione ha, sostanzialmente, abrogato la Prestazione Occasionale con le caratteristiche sopra indicate (durata e limite di compensi). Oggi, l’unica disciplina giuridica che definisce le Prestazioni Occasionali è l’articolo 2222 del codice civile.

    2.1.1 Che cos’è la Prestazione Occasionale

    RIFERIMENTO LEGISLATIVO Articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017 coordinato con la Legge di conversione n. 96/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144/2017 (riportato integralmente alla fine del presente capitolo).

    Per Prestazione Occasionale si intende qualsiasi attività di lavoro caratterizzata:

    dall’assenza di continuità, ossia un’attività sporadica, episodica e non abituale,

    e di coordinamento, cioè svolta al di fuori di un’azienda o comunque fuori da un ciclo produttivo.

    Le attività di lavoro eseguite in maniera del tutto occasionale, rappresentano uno degli aspetti fiscali di maggiore interesse tra i contribuenti senza partita Iva e soprattutto tra musicisti, in quanto permettono di effettuare accanto alla propria attività lavorativa principale (da dipendente o di lavoratore autonomo), un’attività professionale saltuaria e occasionale, con obblighi fiscali minimi nel rispetto dei limiti e delle regole della normativa nazionale.

    È tipico il caso di un lavoratore autonomo come un medico, un architetto, o un dipendente che, per pura passione della musica, la sera si trova insieme ad amici a suonare nei locali, si esibisce in occasione di uno spettacolo, di un matrimonio, di un compleanno e via dicendo. In questo caso, l’attività del tutto sporadica consente al lavoratore di non aprire una posizione Iva o un secondo codice attività ma di poter usufruire di tre vie:

    il sistema dei buoni lavoro, i PrestO: la disciplina fiscale è quella relativa al lavoro assimilato al lavoro dipendente.

    Questo sistema è previsto dalla normativa vigente relativa alle Prestazioni Occasionali (Art. 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96). Il lavoratore riceve i buoni lavoro in base alle ore di lavoro svolte;

    il sistema di lavoro autonomo occasionale svolto nei confronti di titolari di partita Iva: la disciplina fiscale è quella relativa ai lavoratori autonomi. Nel caso di lavoro occasionale assimilato al lavoro autonomo professionale prestato nei confronti di titolari di partita Iva, si rilascia la ricevuta per prestazioni di lavoro autonomo occasionali con la ritenuta d’acconto del 20%;

    il sistema di lavoro autonomo occasionale nei confronti dei privati non titolari di partita Iva: la disciplina fiscale è quella relativa ai lavoratori autonomi.

    Nel caso di lavoro occasionale prestato nei confronti dei privati (come nel caso del passante che acquista un nostro manufatto in un mercatino), si rilascia la Ricevuta generica.

    ATTENZIONE! La prestazione occasionale non è l’alternativa alla partita Iva. In altre parole, non è la soluzione per fare attività professionali o commerciali senza dover pensare agli adempimenti fiscali. Niente di più sbagliato. Inoltre, l’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017 ha introdotto la disciplina sul lavoro occasionale, da non confondere con il lavoro autonomo occasionale, la cui normativa non ha subìto ancora variazioni.

    Ma, indipendentemente da ciò, la pratica occasionale dell’attività di musicista o artista è necessaria e utile a capire se è la strada giusta da percorrere in modo definitivo nella propria vita. Se così fosse, si potrà decidere di aprire la partita Iva, diventando professionisti del settore.

    È importante capire la distinzione tra lavoro occasionale e abituale perché ne deriva una differente trattazione fiscale:

    l’esercizio dell’attività di musicista e artista come attività occasionale non necessita dell’apertura di una partita Iva;

    l’esercizio dell’attività di musicista e artista come attività abituale necessita dell’apertura di una partita Iva.

    2.2 Differenza tra lavoro occasionale e lavoro autonomo occasionale

    Facciamo chiarezza sulla natura del lavoro occasionale.

    Il lavoro occasionale, riguarda i soggetti che svolgono esclusivamente le attività non abituali legate ad attività di tipo subordinato.

    In questo caso l’attività di lavoro non è autonoma, ma dipendente da un committente. Ne sono un esempio i giovani studenti che per aiutarsi economicamente fanno i baby sitter, i giovani che insegnano musica ai ragazzi recandosi in casa delle famiglie o i commessi dei fine settimana.

    Come si paga una prestazione di lavoro occasionale?

    Attraverso i voucher INPS o buoni lavoro (che sono andati a sostituire i vecchi voucher), che oggi sono di due tipologie:

    Il PrestO, strumento utilizzato solo dalle imprese e dalle Pubbliche Amministrazioni;

    Il Libretto Famiglia, strumento utilizzato solo dalle famiglie.

    Il lavoro autonomo occasionale (regolato dell’art. 2222 del Codice Civile e dall’art. 67 del Tuir), riguarda i soggetti che svolgono esclusivamente attività non abituali e professionali di carattere intellettuale. Ci riferiamo a persone che non hanno obbligo di iscrizione ad albi o elenchi professionali e che svolgono occasionalmente l’attività. Ne sono un esempio i creativi, i musicisti e gli artisti che lavorano saltuariamente, l’amministratore di condominio che esercita l’attività soltanto nel proprio palazzo.

    Come si paga il lavoratore autonomo occasionale? Con il rilascio della ricevuta per prestazioni occasionali.

    Parleremo ampiamente di questi due tipi di lavoro occasionale.

    2.2.1 Ⓐ Le Prestazioni Occasionali (PrestO e Libretto Famiglia)

    Le nuove regole 2017 del Lavoro Occasionale (articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017 coordinato con la Legge di conversione n. 96/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144/2017), prevedono una particolare disciplina suddivisa a seconda del committente/datore di lavoro che andrà a richiedere la prestazione lavorativa. Non solo, ma ci sono anche dei riflessi ai fini contributivi per tutti coloro che, lavorando occasionalmente, hanno l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS o all’INPS ex ENPALS se si parla di musicisti e lavoratori dello spettacolo, cosa che non era obbligatoria per le Prestazioni Occasionali precedenti all’attuale normativa.

    Da ora in poi il committente (datore di lavoro) sarà denominato utilizzatore e il lavoratore prestatore.

    Gli utilizzatori si dividono in due gruppi:

    imprese, professionisti, Pubblica Amministrazione e imprese agricole: questi soggetti, per le Prestazioni lavorative Occasionali e saltuarie ricorrono al nuovo contratto di Prestazioni Occasionali chiamato PrestO;

    i privati e le famiglie: questi soggetti, per le Prestazioni lavorative Occasionali e saltuarie, utilizzeranno il Libretto Famiglia.

    2.2.2 Lavoro Occasionale: quali lavori sono inclusi

    Al Lavoro Occasionale si può ricorrere in base al tipo di utilizzatore che ne fruisce.

    Le imprese e i professionisti possono fruire del Lavoro Occasionale tramite l’utilizzo dei PrestO nella maggioranza dei settori produttivi e per molti tipi di lavoro.

    Gli Enti della Pubblica Amministrazione possono utilizzare i PrestO nell’ambito dell’attività istituzionale, solo ed esclusivamente per:

    progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

    lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

    attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

    organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative (queste attività interessano i musicisti e gli artisti in genere).

    Privati e famiglie possono utilizzare il Lavoro Occasionale tramite il Libretto famiglia per svolgere:

    piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

    assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

    insegnamento privato supplementare (questo interessa i musicisti che impartiscono lezioni private a domicilio).

    Analizziamo singolarmente i due tipi di contratto:

    il Contratto di Prestazione Occasionale (PrestO)

    il Libretto Famiglia.

    2.2.3 ⓐ PrestO: Contratto di Prestazioni Occasionali, chi lo può utilizzare

    Il rapporto di Lavoro Occasionale oggi si formalizza con un vero e proprio Contratto di Prestazioni Occasionali: PrestO.

    È un contratto stipulato in forma telematica sulla piattaforma dell’INPS, mediante il quale un utilizzatore (imprese e Pubblica Amministrazione), acquisisce Prestazioni di lavoro Occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro precisi limiti di importo e pagandole anticipatamente all’Istituto di previdenza INPS, come succedeva con i vecchi voucher.

    Gli utilizzatori di questo contratto possono essere:

    professionisti

    lavoratori autonomi

    imprenditori

    associazioni

    fondazioni e altri enti di natura privata

    pubbliche amministrazioni

    Come si vede questo contratto non è utilizzato da famiglie e privati, che invece utilizzeranno il Libretto Famiglia.

    Regole per l’utilizzo dei PrestO:

    per ogni prestatore è previsto il limite massimo di 280 ore lavorative nell’arco dell’anno,

    gli utilizzatori non devono avere più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;

    il compenso orario è liberamente fissato dalle parti, ma non può essere mai inferiore a € 12,00 lordi, € 9,00 netti.

    il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a € 36,00 netti (€ 48,00 lordi), pari al corrispettivo di quattro ore lavorative;

    FISCO AMICO! – I compensi sono erogati al prestatore direttamente dall’INPS e sono:

    esenti da imposizione fiscale (vale a dire che sono esenti da IRPEF);

    non incidono sul suo stato di disoccupato;

    sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

    2.2.4 PrestO: casi di divieto di utilizzo

    Il ricorso al Lavoro Occasionale non è sempre ammesso.

    È fatto divieto di utilizzare il PrestO nei seguenti casi:

    per imprese e professionisti:

    nei confronti di soggetti che abbiano cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione col medesimo utilizzatore;

    da parte delle imprese che occupano più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

    da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

    da parte delle imprese dell’edilizia o esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

    nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;

    oltre il limite di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.

    per gli Enti della Pubblica Amministrazione:

    oltre i vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, fermo restando che l’utilizzo sia esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali.

    2.2.5 PrestO: dove si acquistano i buoni lavoro – Valore dei buoni

    L’unico canale possibile per acquistare i buoni PrestO è la piattaforma INPS dedicata, il tutto avviene con pagamento anticipato da parte dell’utilizzatore. Il valore dei buoni acquistabili è minimo di € 12,00 lordi l’ora a cui corrisponde un’entrata netta per il lavoratore di € 9,00. Il compenso giornaliero del prestatore/lavoratore è liberamente fissato dalle parti, ma, non può essere inferiore a € 36,00, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative a € 9,00 netti cadauna (€ 48,00 lorde).

    La differenza tra l’importo lordo e netto è data dai seguenti costi a carico dell’utilizzatore:

    dalla contribuzione all'INPS Gestione Separata, nella misura del 33% del compenso;

    dal premio INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5% del compenso;

    dall’1% degli importi versati che va a coprire gli oneri gestionali.

    Le percentuali sono soggette a rivalutazione annuale. (Consultare www.INPS.it) Il buono deve essere attivato almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa.

    Sia gli utilizzatori sia i prestatori sono tenuti a registrarsi sull’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS e a svolgere i relativi adempimenti direttamente o tramite un intermediario autorizzato. Tale piattaforma effettua anche le operazioni di pagamento e di accreditamento dei compensi, attraverso un sistema di pagamento elettronico.

    2.2.6 PrestO: Amministrazioni Pubbliche e Prestazioni Occasionali

    L’utilizzo di Prestazioni Occasionali da parte delle Amministrazioni Pubbliche è quello che maggiormente potrebbe interessare i musicisti e gli artisti privi di partita Iva. Parliamo dei Comuni, delle Province, delle Regioni. Sono tantissime le Prestazioni Occasionali che gli artisti possono effettuare nei confronti di enti pubblici. Si pensi ai concerti e agli spettacoli estivi, oppure nelle città durante i periodi di festività.

    Gli Enti pubblici hanno ampia libertà rispetto ai privati e ai titolari di partita Iva normali, infatti possono utilizzare le Prestazioni di lavoro Occasionale indipendentemente dal numero di dipendenti in forza ma solo nelle seguenti situazioni:

    nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

    per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

    per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici o associazioni di volontariato;

    per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

    Fermo restando che è comunque richiesto il rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, il mancato rispetto dei vincoli economici non comporta la trasformazione del rapporto in contratto di lavoro subordinato, anche se non sarà esente da eventuali azioni di responsabilità.

    2.2.7 PrestO: obbligo di comunicazione all’INPS della Prestazione Occasionale

    Tramite la piattaforma informatica gestita dall’INPS, tutti gli utilizzatori, sia privati sia titolari di partita Iva, sono tenuti a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, con le medesime modalità, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

    i dati identificativi del prestatore;

    il compenso pattuito;

    il luogo di svolgimento della prestazione;

    la durata;

    la tipologia della prestazione svolta;

    il settore dell’attività lavorativa;

    la data e l’ora di inizio e il termine della prestazione ovvero, il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a € 36,00 netti per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata (€ 48,00 lordi);

    altre informazioni per la gestione del rapporto.

    2.2.8 PrestO: comunicazione di revoca della Prestazione

    Nel caso la prestazione non sia stata resa, è possibile trasmettere la Comunicazione di Revoca attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, entro i tre giorni successivi al giorno programmato per lo svolgimento della prestazione.

    2.2.9 Come vengono pagati i PrestO al lavoratore

    FISCO AMICO! Il pagamento delle Prestazioni Occasionali avviene se gli utilizzatori versano le somme dovute all’INPS. Questi possono effettuare i versamenti necessari per attivare le prestazioni tramite Modello F24 Modello Elide, con causale CLOC, oppure tramite il Portale dei pagamenti dell’INPS.

    Nel Modello F24 sono vietate compensazioni con eventuali crediti. Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori mediante il servizio online oppure tramite il contact center. Anche gli intermediari autorizzati, attraverso la specifica procedura, potranno operare in nome e per conto dell’utilizzatore e/o del prestatore sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante.

    Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del Libretto Famiglia e del contratto di Prestazione Occasionale nel corso del mese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo, attraverso:

    accredito dei compensi sul conto corrente bancario intestato al prestatore;

    in mancanza della comunicazione e registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri relativi al pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.

    Attraverso la piattaforma informatica, l’INPS provvede altresì all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle Prestazioni di lavoro Occasionale del periodo rendicontato.

    2.2.10 ⓑ Il Libretto Famiglia: chi lo può utilizzare

    La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

    Le prestazioni di lavoro occasionale sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliano intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario.

    L’utilizzo di Prestazioni Occasionali accessorie da parte di privati e famiglie avviene tramite il Libretto Famiglia.

    2.2.11 Libretto Famiglia: dove si acquista – Valore dei buoni

    Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il Libretto Famiglia, un libretto nominativo prepagato, composto da titoli di pagamento relativo ad attività lavorative di durata non superiore a un’ora.

    Il Libretto Famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il Portale dei pagamenti dell’INPS.

    È un libretto nominativo prepagato contenente titoli dal valore unitario di € 10,00 lordi (€ 8.00 netti per il percettore), ciascuno utilizzabile per compensare una prestazione di durata non superiore a un’ora, da consegnare al prestatore d’opera.

    Per ogni titolo di pagamento sono a carico dell’utilizzatore gli oneri contributivi pari a:

    € 1,65 di contribuzione pensionistica IVS, da versare all'INPS Gestione Separata;

    € 0,25 di INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

    I lavori regolati tramite il Libretto Famiglia possono consistere principalmente in:

    piccoli lavori domestici;

    lavori di giardinaggio;

    di pulizia o di manutenzione;

    assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

    insegnamento privato supplementare (qui sono comprese anche le lezioni private di musica).

    Regole per l’utilizzo del Libretto Famiglia:

    per ogni prestatore è previsto il limite massimo di 280 ore lavorative nell’arco dell’anno;

    l’utilizzatore attraverso la piattaforma INPS, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica:

    i dati identificativi del prestatore;

    il compenso pattuito;

    il luogo di svolgimento e la durata della prestazione;

    ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.

    Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

    FISCO AMICO! – I compensi sono erogati al prestatore direttamente dall’INPS e sono:

    esenti da imposizione fiscale (vale a dire che sono esenti IRPEF);

    non incidono sul suo stato di disoccupato;

    sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

    sui compensi erogati o percepiti non si applica l’Iva (questo è un tributo applicato dai titolari di partita Iva).

    2.2.12 PrestO e Libretto Famiglia: limiti da osservare per i compensi erogati o percepiti

    Le regole che seguono valgono per tutte le categorie di utilizzatori e prestatori che fruiscono del Lavoro Occasionale, sia che esso sia regolato con i PrestO sia con il Libretto Famiglia.

    La possibilità di svolgere attività di Lavoro Occasionale è ammessa considerando ciascun anno civile, entro i seguenti limiti di reddito:

    € 5.000 per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (ciò vuol dire che ogni lavoratore occasionale può percepire un totale di €5.000 nell’arco di un anno solare considerando la somma di tutti i datori di lavoro/utilizzatori e per il medesimo tipo di attività svolta);

    € 5.000 per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori(ciò vuol dire che ciascun datore di lavoro può erogare un totale di €5.000 nell’arco di un anno solare considerando la somma di tutti i lavoratori occasionali/prestatori);

    € 2.500 per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (ciò vuol dire che ogni lavoratore occasionale può percepire massimo € 2.500 da ogni datore di lavoro/utilizzatore e per lo stesso tipo di attività svolta).

    FISCO AMICO! – Considerando la soglia di utilizzo relativa alla totalità dei prestatori, i compensi per Prestazioni di lavoro Occasionale sono conteggiati al 75% del loro importo se rese dai seguenti soggetti:

    titolari di pensione di vecchiaia o d’invalidità;

    giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

    disoccupati che abbiano reso la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro);

    percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione sociale (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

    ATTENZIONE! – In ogni caso considerato, non può essere superato il limite massimo di 280 ore lavorative nell’arco dell’anno, fatta eccezione per le Pubbliche Amministrazioni.

    2.2.13 PrestO e Libretto Famiglia: regole comuni

    Le regole che seguono riguardano tutti i compensi percepiti per Prestazioni Occasionali sia che essi vengano erogati da imprese e professionisti tramite i PrestO, sia da privati tramite il Libretto Famiglia.

    I compensi percepiti dal lavoratore/prestatore sono:

    esenti da imposizione fiscale (vale a dire che sono esenti da IRPEF);

    non incidono sullo stato di disoccupazione;

    sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

    sui compensi erogati o percepiti non si applica l’Iva (questo è un tributo applicato dai titolari di partita Iva).

    2.2.14 Sanzioni

    In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una Pubblica Amministrazione, del limite dell’importo di cui al paragrafo "limiti da osservare per i compensi erogati o percepiti", o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile (il limite orario non è valido per le Pubbliche Amministrazioni), il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione telematica all’INPS, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a € 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

    2.2.15 Musicisti, quando utilizzare i PrestO o il Libretto Famiglia

    Per mettere un po’ d'ordine in quanto detto sinora, concludiamo dicendo che tutti i musicisti che lavorano occasionalmente, sporadicamente in maniera assimilata al lavoro dipendente, possono ricorrere al:

    PrestO, se l’utilizzatore/datore è un titolare di impresa, un professionista o la Pubblica Amministrazione;

    Libretto Famiglia, se l’utilizzatore/datore di lavoro è un privato (non titolare di partita Iva).

    Se non si rientra in nessuno di questi casi, vuol dire che si presta la propria opera occasionale in maniera autonoma, allora il musicista lavoratore autonomo regolerà le sue prestazioni con il rilascio della ricevuta per prestazioni occasionali, di cui parleremo ampiamente qui di seguito.

    2.2.16 Ⓑ Prestazioni di Lavoro autonomo Occasionale

    PILLOLE DI FISCO! – Quando parliamo di Prestazioni di lavoro autonomo Occasionale, per capirne il vero significato dobbiamo, fare riferimento all’art. 2222 del Codice Civile che disciplina il contratto d’opera e che così recita:

    «Si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né

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