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Diritto Costituzionale Comparato:  Approccio metodologico
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E-book53 pagine42 minuti

Diritto Costituzionale Comparato: Approccio metodologico

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Il diritto costituzionale comparato studia le costituzioni degli stati contemporanei, analizzandole nei loro distinti contenuti e mettendole poi a confronto al fine di rilevarne somiglianze e differenze e di formare, in base ai risultati del confronto, “modelli” o “ideal-tipi”, prospettanti i valori comuni ai quali tendenzialmente partecipano, le varie fattispecie esaminate. Si deve alle sue indagini la corretta individuazione, dei modelli dello stato liberale e dello stato sociale. È una disciplina di carattere cognitivo-storico, ma grandi sono le utilizzazioni pratiche delle conoscenze che essa mette a disposizione. In particolare, è strumento ausiliario essenziale per migliorare le interpretazioni a fini di applicazione che giurisprudenza e dottrina compiono delle singole Costituzioni nazionali. Il saggio prospetta le sue tesi metodologiche muovendo da una concezione radicalmente realistica del diritto e delle norme giuridiche.
LinguaItaliano
Data di uscita24 lug 2015
ISBN9788870006841
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    Anteprima del libro

    Diritto Costituzionale Comparato - Giovanni Bognetti

    saggio.

    I. Il metodo degli studi del diritto comparato in generale e il luogo tra essi del diritto costituzionale comparato

    a) Se si adotta una giusta, realistica concezione delle norme giuridiche, le si deve pensare come il prodotto di scelte compiute da collettività organizzate in ordinamenti, ma non come un insieme distaccato dai singoli atti di loro posizione e successiva utilizzazione-applicazione e come formanti un sistema coerente che esiste a sé ed è conoscibile come tale. Collocato invece in un quadro realistico, l’ordinamento giuridico svela il suo vero volto di flusso solo fino a un cero punto coordinato di singole utilizzazioni di segni normativi. Le norme esistono in generale solo come momenti strumentali nel pensiero e negli atti particolari di coloro che si avvalgono di formule precettive – generali o speciali – per influire sulla condotta propria o altrui, orientandola in questa o quella direzione. In un ordinamento giuridico, il contenuto e le implicazioni dei segni di cui si rivestono a fini esterni le norme, essendo di fatto dipendenti dalle intenzioni degli operatori che le utilizzano – qual che sia l’operatore e a qualsiasi livello di utilizzazione –, possono, nella apparente costanza letterale dei segni, variare talvolta di molto nel corso delle operazioni di utilizzo. Ciò spiega perché, da un lato, il diritto effettivamente vivente di un ordinamento – cioè l’insieme delle norme effettivamente osservate e applicate all’interno di un gruppo collettivo – contenga più o meno sempre una notevole quantità di elementi normativi tra loro conflittuali, a discapito della coerenza organica dell’insieme e a dispetto delle regole che il gruppo si sia dato per stabilire un certo ordine nei processi di posizione e applicazione delle norme. Ciò spiega anche perché, nel corso del tempo, il diritto di un ordinamento non si rinnovi mai solo per le vie prescritte formalmente per il cambiamento delle norme, bensì anche (e talvolta soprattutto) attraverso la ridefinizione del significato dei segni normativi in sede di applicazione e la surrettizia introduzione di nuovi segni in combinazione creativa con i primi.

    Stando così le cose, è evidente che la conoscenza del diritto di un ordinamento, per quello che esso in realtà è, si risolve tutta nella storia oggettiva e precisa dei flussi normativi che lo compongono. E agli effetti della elaborazione di tale storia, ruolo decisivo assume allora la comparazione come strumento generale per confrontare i modi concreti in cui i segni normativi sono stati di volta in volta utilizzati, per ricavare la prevalenza in media di un significato attribuito a un segno per un certo periodo, per annotare la successiva trasformazione informale dei significati dei segni (di quelli rimasti in vigore e formalmente intatti), e dunque per descrivere la più o meno rapida complessiva evoluzione, formale e informale, del diritto dell’ordinamento nel corso del tempo.

    Occorre subito far presente che il lavoro del giurista che fa la storia del diritto di un ordinamento, prendendo a ultimo criterio della validità dei suoi elaborati la verità fattuale degli accertamenti compiuti, non esaurisce affatto tutti i possibili compiti del giurista. C’è un altro compito, di categoria diversa, a cui il giurista che lavora con un ordinamento particolare (di solito quello alla cui vita partecipa da cittadino) in genere dedica la maggior parte del suo impegno professionale. L’ordinamento, con certi atti tipici previsti da certe sue regole (atti che si chiamano di solito fonti del diritto) fornisce i testi normativi che si tratta di utilizzare per la soluzione, secondo diritto, delle questioni giuridiche particolari e delle controversie concrete che sorgono nel corso dei rapporti sociali. Il dato normativo fornito è punto di partenza obbligatorio

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