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Rc auto senza problemi
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E-book104 pagine1 ora

Rc auto senza problemi

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Info su questo ebook

La guida vuole essere un valido strumento di orientamento per gli automobilisti e per gli intermediari assicurativi che vogliano acquisire le conoscenze basilari in un campo insidioso e complicato come quello della responsabilità civile automobilistica. L'assicurazione auto è la porta d'ingresso nel mondo assicurativo e rappresenta il banco di prova per sperimentare le insidie e le problematiche giuridiche che si nascondono dietro una polizza dall'aspetto quasi banale, ma terribilmente insidiosa. Scoprirai le garanzie che devi inserire per tutelarti in maniera completa e soprattutto consapevole, potendo apprezzare il taglio concreto e semplice con cui vengono spiegati concetti e normative abbastanza complesse, come la quella civilistica sulla responsabilità civile e sull'omicidio stradale. Un adeguato spazio descrittivo viene inoltre riservato alla determinazione della responsabilità in caso di sinistro stradale, attravero l'esame della normativa che regola la materia. In ultima analisi vengono forniti elementi fondamentali per gli intermediari assicurativi che vogliano sviluppare un metodo di lavoro che è fondato sulla consulenza e l'analisi del rischio. Questi concetti sono utili anche al consumatore perché gli consentono di acquisire informazioni di livello avanzato, frutto di anni di studio e di intenso lavoro, che gli permettono di potersi confrontare alla pari con il proprio assicuratore.
LinguaItaliano
Data di uscita11 feb 2022
ISBN9791220387187
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    Anteprima del libro

    Rc auto senza problemi - Piero Stancampiano

    CAPITOLO 1

    La responsabilità civile Disciplina codicistica

    Il punto di partenza per introdurre l’argomento della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale è senza ombra di dubbio una breve disamina dell’art. 2054 del Codice Civile e dei principi generali da esso stabiliti.

    Il primo di essi sancisce l’obbligo generale di risarcire il danno causato alle persone e alle cose dalla circolazione dei veicoli, a meno che si riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno stesso.

    Art. 2054 comma 1 C.C.

    Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

    In pratica si presume una responsabilità oggettiva a carico del conducente del veicolo, fatta salva la possibilità per il danneggiante di fornire la prova contraria dimostrando il caso fortuito o la causa di forza maggiore, oppure fornendo la prova della colpa del danneggiato’¹.

    Il caso fortuito viene comunemente individuato in dottrina e l’orientamento è condiviso dalla Cassazione in tre fattispecie², ovvero:

    - l’evento naturale imprevisto e imprevedibile;

    - il fatto del terzo;

    - il fatto della vittima.

    Art. 2054 comma 2 C.C.

    Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso egualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

    Il secondo comma stabilisce invece il principio della responsabilità paritaria dei conducenti quando si verifica lo scontro tra due veicoli, ponendo a carico degli stessi l’onere di dover dimostrare di non avere concorso in via esclusiva o quantomeno prevalente al verificarsi del danno. La presunzione di colpa a carico dei conducenti sussiste pertanto nel caso in cui non sia possibile attribuire in misura prevalente la responsabilità dell’incidente ad uno dei due conducenti.

    Il concetto di colpa va inteso come violazione delle norme giuridiche poste dall’ordinamento o delle regole di comune prudenza. Nel caso di circolazione stradale ci si riferisce ovviamente a tutte le norme di comportamento stabilite e riportate nel Titolo V del Codice della Strada e rubricate per l’appunto come Norme di comportamento.

    Art. 2054 comma 3 C.C.

    Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

    Un altro principio generale, infine, stabilito dall’art. 2054 menzionato, è quello che pone a carico del proprietario, dell’usufruttuario, ovvero dell’acquirente con patto di riservato dominio, l’obbligo di risarcire il danno in solido con il conducente del veicolo stesso. Viene così introdotto un principio generale di responsabilità che si fonda su due presupposti fondamentali:

    a) la titolarità di un diritto reale sul veicolo;

    b) un fatto illecito commesso dal conducente.

    Infine, il quarto comma stabilisce la responsabilità dei soggetti indicati nel terzo comma anche per i danni derivanti da vizi di costruzione e difetti di manutenzione.

    I presupposti fondamentali

    Sono tre i presupposti fondamentali in forza dei quali è possibile ricondurre il sinistro stradale nell’alveo del disposto del menzionato art. 2054 c.c.:

    La nozione di circolazione stradale, intesa come situazione nella quale un veicolo si trovi a percorrere una strada pubblica o una strada privata ad uso pubblico o comunque adibita al traffico di pedoni o di veicoli³;

    La guida di un veicolo, con esclusione di quelli con guida di rotaie;

    L’esistenza di un conducente che abbia la disponibilità del veicolo.

    1.1 Criteri di determinazione del grado di colpa da attribuire nel caso di scontro tra veicoli

    Come si accennava nel paragrafo precedente, per la determinazione del grado di colpa da attribuire ai conducenti in caso di sinistro stradale si deve fare riferimento ai principi generali stabiliti dal C.d.S., ponderati con le regole di comune prudenza. La violazione di tali norme si deve porre in un nesso di causalità (rapporto di causa-effetto) con il prodursi del danno, in quanto altrimenti non ne costituirebbe causa sufficiente all’attribuzione della responsabilità.

    Art. 140 comma 1 C.d.S. - Principio informatore della circolazione stradale

    Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che in ogni caso sia salvaguardata la sicurezza stradale.

    La norma citata del Codice della Strada fa rinvio agli articoli successivi per la determinazione dei singoli comportamenti che devono essere osservati per garantire il rispetto di quanto prescritto. In particolare, tra i principali ricordiamo:

    Art. 149 comma 1 C.d.S. - Distanza di sicurezza tra veicoli

    Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni coi veicoli che precedono.

    Art. 141 comma 1 C.d.S. - Velocità

    È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico ed ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine perla circolazione.

    Art. 145 comma 1 - Precedenza

    I conducenti approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima attenzione al fine di evitare incidenti.

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