Diritto di resistenza: Come fare la rivoluzione attraverso il diritto
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Anteprima del libro
Diritto di resistenza - Michele Marchesiello
Michele Marchesiello
Diritto di resistenza
Come fare la rivoluzione attraverso il diritto
2369.jpgEdizioni Gruppo Abele
© 2020 Associazione Gruppo Abele onlus
corso Trapani 95 - 10141 Torino
tel. 011 3859500 - fax 011 389881
www.edizionigruppoabele.it
edizioni@gruppoabele.org
ISBN 9788865792308
In copertina: Resistenza di Irene Rinaldi
Il libro
Dall’Antigone di Sofocle a Carola Rackete il rifiuto di obbedire alla legge ingiusta e l’obiezione di coscienza contro il potere hanno attraversato la storia dell’umanità. E il «preferirei di no» di Bartleby, lo scrivano di Melville, ha messo in dubbio certezze consolidate. Nel tempo, il diritto di resistenza è entrato persino in alcune costituzioni dopo che la carta fondamentale della rivoluzione francese del 1793 stabilì che «quando il governo viola i diritti del popolo, la ribellione è per il popolo e per ogni sua parte il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri». Ma qual è il rapporto quotidiano tra resistenza e diritto? La legge è fatta per reprimere dissenso e resistenza o può essere veicolo di cambiamento e, addirittura, di rivoluzione? Ripercorrere alcune esperienze storiche e riandare ai fondamenti di tale rapporto apre scenari interessanti e inediti.
L’autore
Michele Marchesiello, nato a Bolzano, è cresciuto a Genova, dove si è laureato in giurisprudenza. Una vita da giudice. Lasciata la magistratura, cerca di aiutare le persone ad avere più fiducia nella giustizia e la giustizia ad avere più fiducia nelle persone. Vive e lavora tra Genova e il Monferrato. Collabora al Secolo XIX e al giornale online Blitzquotidiano. Un suo saggio dal titolo Politica e magistratura: la vocazione della responsabilità è uscito per l’editore Il Canneto nel 2012.
Indice
Introduzione
Parte I. Il paradosso di Ulisse: la Costituzione può contraddirsi?
La resistenza tra giustizia e diritto. Lo stato di eccezione
Ascesa e declino del diritto di resistenza
Il diritto di resistenza in una tipologia costituzionale. L’Assemblea costituente e il ruolo di Dossetti
Parte II. Il paradosso dell’obbedienza: ovvero, come disobbedire
Resistenza e disobbedienza civile
Il caso Hammerstein, o la resistenza mancata, e il caso Bonham, o la resistenza che ha successo
Diritto di resistenza e religione. Bonhoeffer e Dossetti: due risposte cristiane alla crisi degenerativa dello Stato
Resistenza, forza, violenza
Conclusione. Bartleby, o della resistenza assoluta
Introduzione
Il termine resistenza
ha molte valenze: culturali, tecnico-scientifiche, storiche, politiche. Il Grande Dizionario della lingua italiana del Battaglia annovera una ventina di significati e sotto-significati, appartenenti ai più diversi rami del sapere: dalla filosofia alla linguistica, alle scienze naturali, alla tecnica e – anche – al diritto (ma solo nell’accezione di resistenza a pubblico ufficiale).
Prevalgono l’idea di un’azione difensiva di tipo militare; quella di un atteggiamento risoluto di fronte a una violenza; di un contrasto opposto a una decisione di altri; di un rifiuto a fronte di una richiesta pressante; di una opposizione politica a un’autorità o un provvedimento; di un durare a lungo in uno sforzo; di un resistere a inclinazioni naturali o istintive; di un perseverare nelle proprie convinzioni; della proprietà di un materiale di reggere alle sollecitazioni; dell’inerzia che un corpo oppone al movimento; della costituzione di un cartello
da contrapporre alla concorrenza; del rifiuto opposto da un paziente a prendere atto dei contenuti dell’inconscio; e così via. Pur nella varietà dei significati si può cogliere una qualità peculiare della resistenza come attitudine di una forza a crearsene una opposta e apposita, in senso sia negativo (oppositivo) sia positivo (propulsivo).
Venendo al diritto, la questione si complica non poco se non ci si vuole limitare alla nozione familiare e codificata di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’articolo 337 del nostro codice penale. E ancor più si complica se ci si propone di descrivere il diritto di resistenza, contrapponendolo al delitto di resistenza.
C’è una contraddizione intrinseca in questa associazione tra diritto e resistenza? Come configurare un diritto di opporsi all’ordinamento nel nome dell’ordinamento stesso? Cosa significa questo associare il diritto alla sua negazione? Può l’ordinamento – preda di una crisi solipsistica – spingersi al punto di attribuirsi il potere di riconoscere e regolare il diritto di resistere a se stesso, senza per ciò solo neutralizzarlo e renderlo sterile? Non significa forse (conformemente alla valenza che abbiamo riconosciuta comune a tutte le principali accezioni di un termine così imbarazzante) che il diritto genera sempre accanto a sé il proprio contrario, ogni regola la sua violazione? C’è sempre un altro
diritto, un diritto altro
o ulteriore che non trae origine necessariamente da una visione religiosa o da una dimensione naturale, originaria e ineludibile, meta-giuridica? Non significa, questo, che c’è sempre un contenuto implicitamente rivoluzionario e scandaloso nel semplice porsi di un diritto?
E, ancora, che relazione istituire tra questo supposto diritto di resistenza e le altre nozioni coperte da questo termine, sorte su terreni tanto diversi? C’è qualcosa di comune? E questo qualcosa di comune può aiutarci a spiegare il curioso fenomeno per cui – per quanto cerchi di sbarazzarsene – il diritto continua a essere inseguito dall’ombra della propria negazione, la quale a sua volta pretenderebbe di esserne elemento costitutivo e indispensabile? Come nella storia di Peter Schlemihl, anche il diritto non può perdere la propria ombra senza rischiare di perdere se stesso e la propria anima.
Chi da noi si è occupato del diritto di resistenza (pochi, per la verità: prova che l’argomento si rivela così spinoso per i giuristi da restare quasi sempre confinato nel ben guardato recinto dell’irrilevanza) ha colto questa forma di pensiero laterale, se non addirittura oppositivo, che finisce per accompagnare e condizionare la riflessione su quel tema così poco frequentato: l’idea che, mettendosi di traverso alla legge vigente (o, più spesso, all’applicazione che ne viene fatta), non sempre si commette una violazione del diritto giusto
, ma se ne afferma una valenza superiore, qualche volta addirittura operando come agenti irregolari
di un’idea di giustizia che l’ordinamento pretende di impersonare ed esaurire.
Anche il diritto, come forza specifica, mostra questa attitudine a creare il proprio opposto, a generare resistenza, così come il corpo di Schlemihl genera la propria ombra, il proprio imprescindibile, prezioso lato oscuro. Se così non fosse, anche il diritto precipiterebbe nel vuoto del suo coincidere senza residui con una realtà priva di opposizione.
Non si tratta dunque di discutere se sia possibile configurare un diritto di resistenza, ma come possa avvenire che l’ordinamento ammetta e assicuri protezione a forme di resistenza al suo dispiegarsi nella pratica. La resistenza, in questo senso, aspira alla legittimità, come l’ombra aspira al corpo della persona o delle cose cui inerisce. Mezzo di difesa estremo, diciamo pure paradossale, dell’ordinamento, si attua, secondo modalità largamente note alle scienze fisiche e naturali, in forme reattivo-oppositive che quasi mai l’ordinamento stesso è in grado di prevedere e anticipare.
In questa prospettiva, emerge subito una caratteristica negativa della resistenza (in gran parte disegnata, come si vedrà, proprio attraverso il dire che cosa essa non è, piuttosto che attraverso congetture su che cosa essa sia): il suo doversi misurare con l’idea di rivoluzione. I possibili esiti rivoluzionari, spesso anticipati in una specie di wishful thinking negativo, hanno costituito, infatti, la ragione più comune della sua messa al bando come diritto espressamente riconosciuto. Ne tratteremo parlando dello strano destino del diritto di resistenza nella nostra Costituzione, dalla quale è stato escluso sul presupposto che esso non vi appartenesse (in quanto rivoluzionario
), ma – anche e contraddittoriamente – che vi fosse implicito (in quanto connesso, anche geneticamente, all’idea stessa di Costituzione).
Dichiariamo subito il nostro punto di vista: il diritto di resistenza non è affatto rivoluzionario in sé; al contrario, esso è il più delle volte attivato da un impulso conservatore, se con tale termine si indica l’esigenza – tutt’altro che reazionaria – di preservare il patto fondamentale tra i cittadini di una società civile. La Costituzione (una Costituzione: scritta o meno, rigida o meno) esprime il paradosso dello stare insieme, quello che Ian Elster ha chiamato il paradosso di Ulisse, che per non cedere al canto delle Sirene chiede ai suoi compagni di legarlo all’albero maestro, intimando loro di non scioglierlo anche se fosse lui, Ulisse, a ordinarlo. L’ordine è perentorio e sembra non ammettere eccezioni. «Tu non mi scioglierai dal vincolo. A meno che…».
Le Costituzioni moderne (nate quasi tutte da una rivoluzione) prevedono in genere le modalità per la loro modifica, ma non indicano né sono in grado di indicare le occasioni, le circostanze, i termini in cui questo scioglimento dal vincolo
può avvenire: solo si premurano di precisare perentoriamente quali modifiche non possono essere apportate, senza provocare una nuova rivoluzione (articolo 139 della nostra Costituzione: «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale»). Ci si imbatte, a questo proposito, in una speciale forma di resistenza costituzionale: la carta stessa resiste alla propria revisione, imponendo ostacoli procedimentali e sostanziali e respingendo verso il largo tempestoso della rivoluzione ogni tentativo di sovvertirne i principi fondanti.
La rivoluzione segna dunque, più che una evoluzione prevedibile e in qualche misura inevitabile, un limite posto alla legittimità della resistenza: il suo rinunciare a darsi come diritto vigente. La resistenza come diritto esprime uno stato
, uno stare
(re-sistere), una condizione di fermezza che trova in sé la propria forza specifica: un tener duro
, costi quel che costi, sulla linea che si è scelto di difendere («resistere, resistere, resistere», come esortava, notoriamente, un alto magistrato della nostra Repubblica).
Questo elemento separa oltre ogni possibilità di equivoco le forme di resistenza legittima da quelle apertamente rivoluzionarie. La rivoluzione si rivolge contro lo stato delle cose, vuole trasformarlo, rovesciandone le basi: questo non si ottiene stando fermi ma operando rudemente, violentemente (anche impugnando le armi), sullo stato delle cose, per poi tornare a un nuovo stato
, a un nuovo stare
.
Come tutti i confini, anche questo è arbitrario la sua parte: fatto per essere messo alla prova. Ma chi respinge o nega il diritto di resistenza adducendone il carattere intrinsecamente rivoluzionario, lo fa surrettiziamente, supponendo inevitabile la trasformazione-degenerazione rivoluzionaria di ogni forma radicale di resistenza. Lo stare
sarebbe un muoversi per rovesciare
.
«Ya basta!». È vero che la resistenza, frustrata, si può tradurre in aspettativa rivoluzionaria; ma questo non consente di identificarla con la temuta ondata sovvertitrice. Solo la radicalità le unisce, ma quella della resistenza è una radicalità che si fonda sulla sostanziale adesione a princìpi condivisi e fondanti (espressi in genere in un documento solenne: Costituzione, Dichiarazione di diritti, Bill of Rights), che ci si propone di salvaguardare e dai quali ci si attende di essere salvaguardati. In questo senso si può dire che la resistenza è conservatrice, venendo opposta in nome di valori ritenuti irrinunciabili e condivisi contro un potere che, spesso affermando di partire dagli stessi valori, mostra in concreto di volerli ignorare o travalicare. Una rivoluzione travolge questo confine, trascina nella sua radicalità gli argini della legalità, sconvolge il diritto vigente in nome di un diritto utopico.
Ecco: la resistenza non nutre utopie, ma si fonda sul duro terreno di un ordinamento che viene messo alla prova. La rivoluzione – al contrario – è essenzialmente utopica, tanto da dover sempre temere il proprio successo, l’inevitabile conflitto con la realtà dell’avverarsi e del doversi guardare a sua volta da restaurazioni, terrori, degenerazioni totalitarie. Un diritto di rivoluzione
riconosciuto dall’ordinamento equivarrebbe a un suicidio, più che annunciato, anticipato.
In questo senso la resistenza – a differenza della rivoluzione – è un diritto-dovere che fa capo al cittadino in quanto tale, come soggetto politico, espressione nucleare
della sovranità popolare. Il diritto del cittadino è anche un dovere di resistere a un pubblico potere che si renda responsabile della violazione di libertà fondamentali dei cittadini, garantite dalla Costituzione (articolo 52, primo comma: «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino», dove per Patria non si intende solo l’entità territoriale, ma soprattutto l’assetto politico istituito dalla Costituzione; articolo 54, primo comma: «Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi», dove Repubblica non è che la Patria nella sua dimensione costituzionale).
Il diritto-dovere di resistenza esclude dunque la rivoluzione e la violenza che vi si associa (il sovvertimento violento delle istituzioni). Sola forma di violenza consentita dall’ordinamento anche a chi resiste è quella individuale, prevista dal codice penale sotto forma di legittima difesa (articolo 52: per la «necessità di difendere un diritto proprio o altrui»), di esercizio – non punibile – di un diritto (articolo 51) e di stato di necessità (articolo 54).
La resistenza come diritto si colloca a metà strada tra due estremi: l’accettazione dell’arbitrio e la rivoluzione. I suoi esiti possono essere quello – positivo – della partecipazione democratica come alternativa alla sottomissione (la resistenza ha successo e il potere accetta di discutere con chi se ne fa portatore) e quello – negativo – della violenza, che può sfociare a sua volta in un esito rivoluzionario oppure brutalmente repressivo.
Questa collocazione mediana, come tutte le condizioni di equilibrio, è necessariamente instabile, un’occasione di disordine sano ma scarsamente governabile e prevedibile. L’ordinamento può reagire positivamente e mostrare un certo grado di attitudine democratica, oppure può – attraverso i suoi agenti – soffocare con la forza le istanze di cui la resistenza è espressione. L’alternativa in questo caso è l’esito rivoluzionario, caratterizzato dalla presa del potere e dal tentativo di instaurare un nuovo ordine. In questo senso la rivoluzione è una via senza ritorno, il riconoscere che gli altri mezzi hanno fallito o erano puramente illusori.
La resistenza esprime, dunque, una vera e propria dottrina degli altri mezzi
: non si prefigge né la presa del potere né l’instaurazione di un nuovo ordine. Nella prospettiva moderna, il