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Chiamo l'avvocato
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E-book259 pagine3 ore

Chiamo l'avvocato

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Info su questo ebook

Orientarsi nel mondo della giustizia non è sempre facile. Spesso ci si trova catapultati ad occuparsi direttamente dei propri diritti solo quando vengono messi in discussione. Ma il diritto pervade ogni nostro agire, nel nostro privato e in relazione al contesto sociale in cui ci muoviamo. Questo libro vuole spiegare, anche attraverso il racconto di aneddoti di vita vissuta, come si svolge il nostro processo civile, i termini giuridici fondamentali per comprenderlo e il ruolo dell'avvocato. Con un linguaggio semplice e chiaro costituisce un valido aiuto per chi voglia comprendere il funzionamento della nostra giustizia civile e affrontare con maggiore consapevolezza le questioni legali, costruendo con il proprio avvocato un rapporto di fiducia.

Credo nel super potere della consapevolezza.
Conoscere trasforma la paura in fiducia.
Prefazione di Gabriele Albertini

LinguaItaliano
Data di uscita16 set 2021
ISBN9788863458329
Chiamo l'avvocato

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    Anteprima del libro

    Chiamo l'avvocato - Mariacristina Merola

    Prefazione

    Iudex peritus peritorum.

    Sembrerebbe, leggendo il pregevole libro dell’avv. Mariacristina Merola, che, nello scriverlo, abbia voluto applicare, meglio interpretare, il brocardo latino, trasferendone il riferimento dal giudice nei confronti dei periti all’avvocato nei confronti dei suoi colleghi...

    Non so se questo fosse, effettivamente, lo scopo, certo, secondo me, lo raggiunge nel testo, scritto con narrativa vivace e pensiero scorrevole.

    L’autrice si propone come una sorta di broker nell’analizzare i criteri di scelta del legale di fiducia.

    Lo fa senza compiacenze, né acrimonia verso la categoria cui appartiene, ma con molta, lodevole sincerità, svelando anche qualche retropensiero, pregiudizio, ignoranza colpevole o meno e anche qualche furbizia, da addetta ai lavori, che è meglio conoscere per non sbagliare.

    Dite ciò che direte, ditelo, dite d’averlo detto. I criteri dell’arte retorica, secondo l’antico insegnamento dei Gesuiti, sono perfettamente rispettati, anche nell’utile pignoleria del riepilogo alla fine di ogni capitolo, avvantaggiando chiarezza ed efficacia nella comunicazione.

    Se non c’era l’avvocato di prossimità, come nel più corrente caso del medico di base, questo libro lo introduce, offrendo al lettore la consapevolezza di una scelta, così importante, come quella del legale di fiducia, non solo affidandola al mero buon senso ma percorrendo una griglia di valutazione, che ne rende esplicito e razionale il criterio.

    Circostanziate e puntuali informazioni sulle norme di legge sostanziale o di procedura si sposano con il racconto di episodi reali e incisivi, che senza nulla togliere alla validità scientifica dei concetti giuridici espressi, aggiungono, anzi, uno stimolo alla lettura, rendendone più efficace la comprensione e catturando l’attenzione del lettore: Un’immagine vale più di cento parole.

    L’è mei un rat in boca al gatt che un cristian in man a un avucàt. Dopo aver letto, forse, meglio studiato questo, preciso ma non pedante, persino, a volte, divertente, manuale per clienti, il noto proverbio milanese perde la sua credibilità, a meno che il topo/cristiano non voglia lui stesso sbagliare, rinunciando ad attuare i suggerimenti proposti, o rifiutando di conoscere come stanno le cose.

    Ci sono solo pregi? Qualche difetto? Qualcosa da correggere o da migliorare?

    Lascio al lettore questa parte, più appropriata per una postfazione o per una recensione che per una prefazione che, se si accetta di fare, presume che si scriva per consigliare la lettura di un libro, piuttosto che per criticarlo...

    Posso però dire che – pur avendo avuto a che fare con la giurisdizione, come studente e poi laureato in giurisprudenza, imprenditore, Presidente della Federazione Sindacale dell’Industria Metalmeccanica Italiana, Sindaco di Milano, Commissario Straordinario del Governo, per due diverse emergenze, Deputato europeo, Senatore della Repubblica, come amministratore, legislatore, attore, convenuto, testimone, ricorrente, appellante, appellato, querelante, denunciato, indagato, imputato (fortunatamente e lodevolmente MAI, come condannato) – da questa interessante lettura, ho davvero imparato qualcosa di utile... lo sarà anche per chi vorrà proseguire la lettura? Glielo auguro! Lo spero! Lo prevedo!

    On. Dott. Gabriele Albertini

    (Sindaco emerito di Milano)

    Introduzione

    Qualche mese fa mi accingevo a partire per un fine settimana al mare.

    I bagagli erano pronti, era previsto tempo splendido e finalmente avevo davanti a me tre giorni di riposo.

    Mentre chiudevo la porta di casa ha squillato il cellulare… dall’altro capo del telefono c’era una donna e nella sua voce ho percepito immediatamente un senso di ansia e smarrimento:

    «Buonasera avvocato, sono la signora Maestrello e ho avuto il suo numero di telefono dal dott. Morelli. La disturbo?».

    «A dire il vero sono in partenza, è urgente?».

    «Si avvocato, è piuttosto urgente. Oggi mi è stata notificata un’ingiunzione a pagare 25mila euro entro pochi giorni».

    «Le spiace se ci risentiamo martedì mattina? Sto partendo. La richiamo io».

    «La prego avvocato, mi dia almeno qualche indicazione… martedì saranno passati già quattro giorni! Cosa devo fare? E poi vorrei anche sapere quanto mi costerà? Sono molto preoccupata…».

    A quel punto cercai di tranquillizzare la signora, spiegandole che nell’immediato non sarebbe accaduto nulla di grave o irreparabile: c’era tutto il tempo per parlare con calma della questione e preparare un’opposizione all’ingiunzione di pagamento.

    Ciononostante, la signora insistette manifestando tutto il suo stato di ansia che nasceva dalla paura di non poter onorare le richieste della controparte, da cui aveva acquistato un box che non rispondeva ai requisiti pattuiti.

    La rassicurai e le promisi di richiamarla la settimana successiva.

    Durante il fine settimana quella telefonata mi fece riflettere: non era la prima volta che mi trovavo a dover fronteggiare paura, ansia o panico di un cliente del tutto inconsapevole delle modalità necessarie ad affrontare un problema legale e all’oscuro di cosa stesse realmente accadendo, dei reali rischi che corre e delle tempistiche da rispettare.

    La mattina seguente il mio pensiero continuò ad andare alla signora Maestrello che mi aveva chiamato il giorno prima. Come avrebbe trascorso quel weekend?

    In quale stato di ansia avrebbe trascorso i giorni successivi nell’attesa di sentirmi e, soprattutto, senza sapere… ecco questo era il vero problema: il non sapere!

    Senza nemmeno rendermene conto, iniziai a immedesimarmi nella signora e provai a pensare alle mie potenziali reazioni, a cosa avrei fatto io, a come avrei reagito. Io avevo però il vantaggio di sapere… io so cos’è un’ingiunzione e che è possibile opporvisi e cosa bisogna fare per opporsi… quella signora, come la maggior parte delle persone, non lo sapeva.

    Improvvisamente mi parve evidente lo scollamento esistente tra la giustizia e i cittadini e il fatto che noi avvocati, che dovremmo essere gli intermediari tra l’una e gli altri, non riusciamo o non vogliamo rendere il diritto e le sue procedure meno criptiche, con la conseguenza che il più delle volte i clienti si sentono sostanzialmente in balìa degli avvocati.

    Forse noi avvocati dovremmo cambiare approccio e spiegare ai clienti con parole semplici come funzionano le procedure, mettendoli in condizione di conoscere i meccanismi di base del nostro processo civile e di essere consapevoli di quello che sta loro accadendo.

    Di impulso la chiamai.

    «Signora Maestrello? Buongiorno, sono l’avvocato Merola».

    «Si certo avvocato, cosa è successo?».

    «Niente signora, stia tranquilla. Vorrei aiutarla a capire cosa sta succedendo. Se per lei va bene, possiamo già fissare un appuntamento per martedì pomeriggio, alle 15. L’aspetto nel mio studio. Mi raccomando, porti tutto ciò che riguarda il caso in questione, documenti, corrispondenza, contratti ecc. E nel frattempo stia tranquilla e non si preoccupi! Abbiamo il tempo necessario per gestire il problema».

    «Grazie mille avvocato! Ci vediamo martedì».

    Al termine della telefonata mi sentii sollevata.

    Il martedì pomeriggio parlai a lungo con la signora e più le spiegavo i termini della questione e come avremmo dovuto procedere, più mi rendevo conto che il livello delle sue competenze in materia era insufficiente per orientarsi e capire ciò che le andavo dicendo.

    Alla fine convenimmo insieme che la soluzione migliore sarebbe stata quella di rinunciare all’opposizione e la signora decise di transigere la vertenza ottenendo una rateizzazione dell’importo dovuto, ridotto del 20 per cento.

    Le riflessioni sorte da questo e da molti altri simili episodi accaduti nel passato mi hanno spinto a scrivere questo libro.

    Le persone guardano agli avvocati con una certa ostilità e chiedono la loro consulenza solo quando non possono farne a meno.

    La generale sfiducia dell’opinione pubblica nei confronti del sistema giudiziario sta accrescendo sempre più la distanza tra i cittadini da una parte e gli avvocati dall’altra: si sono creati una diffidenza e uno scetticismo tali che spesso le persone rinunciano addirittura a tutelare i propri diritti.

    Il vero problema, che in concreto ha ingenerato la crisi del nostro settore, non sono solo le note disfunzioni della giustizia, dovute a lungaggini dei giudizi, inefficienze degli uffici, imprevedibilità dei giudici, lentezza dei processi, irrazionalità di troppe sentenze. In realtà l’attuale crisi dell’Avvocatura ha radici nella mancanza di fiducia dei cittadini negli avvocati, in coloro cioè a cui devono affidarsi ogni volta che hanno la necessità di ricorrere alla giustizia, al punto che è opinione diffusa che sia meglio evitare il più possibile di rivolgersi a un legale.

    Nel tentativo di porre un rimedio a questa situazione di sfiducia generalizzata e accorciare la distanza tra cittadino e avvocato, ho pensato a una nuova figura di professionista legale, più vicina alle persone, un avvocato di base o di prossimità che, proprio come il medico di base, ascolti il cliente e la sua vicenda, analizzi con lui i fatti e i documenti, fornisca le prime indicazioni su cosa fare e su come farlo, incluso il soprassedere se è nell’interesse del cliente, o l’indirizzarlo quando necessario, a un avvocato specialista della materia; in breve, offre un consulto di base, dando sin dall’inizio un inquadramento giuridico e un orientamento corretto della questione, così da evitare che, come spesso capita, si debba cambiare in corsa avvocato e strategia, con conseguente perdita di tempo e di denaro.

    Se è impensabile che il comune cittadino possa conoscere in dettaglio il nostro sistema giustizia e le sue procedure, è però doveroso che vi sia almeno una conoscenza di base delle regole fondamentali del sistema.

    Questo libro quindi vuole spiegare a tutti coloro che sono inesperti come scegliere l’avvocato che fa al caso proprio, a seconda delle circostanze e dei problemi da risolvere, perché gli avvocati non sono tutti uguali.

    Desidero mostrare quale è il miglior modo di porsi di fronte a un legale, quali sono i diritti e gli obblighi del cliente.

    Come relazionarsi nella maniera più corretta, quali informazioni l’avvocato è tenuto a dare, i tempi e le formalità che deve rispettare, quanto e quando pagarlo, quali sono i suoi doveri deontologici, nonché le responsabilità in cui incorre ove non compia il proprio dovere. Intendo inoltre fornire gli strumenti essenziali per comprendere il sistema, ma anche spiegare come funziona un processo, le fasi in cui si sviluppa e le conseguenze in caso di vittoria o di sconfitta di un giudizio, nonché le alternative possibili per evitare di intraprendere una causa.

    In questo libro mi sono dedicata a esaminare esclusivamente il diritto civile, che più di altri ambiti del diritto influisce tutti i giorni sulla nostra vita e sulle nostre azioni.

    — 1 —

    Quando è necessario rivolgersi a un avvocato

    Avere un avvocato è obbligatorio?

    È bene chiarire subito un punto fondamentale: per fare una causa – o per difendersi da chi ha intentato una causa – è quasi sempre necessario farsi assistere da un avvocato.

    La possibilità di stare in giudizio personalmente e senza l’assistenza del difensore viene riconosciuta solo nell’ambito del processo civile – non potendosi estendere tale possibilità anche al processo penale – e solo in pochissime situazioni, elencate di seguito.

    1) Cause davanti al Giudice di pace

    (i) È necessario che l’oggetto rientri in una delle materie di competenza di tale giudice – vedremo nel Capitolo 13 quali sono – e che il valore sia inferiore a 1.100 euro. I motivi per cui in tale circostanza è possibile tutelarsi da soli sono abbastanza intuitivi: se per risparmiare 200 euro di multa se ne devono spendere 500 di avvocato, il cittadino finirà per rinunciare all’azione legale e, quindi, a far valere i propri diritti.

    (ii) Nei giudizi di valore superiore a 1.100 euro, il Giudice di pace può autorizzare il cittadino a tutelarsi da solo, su richiesta dell’interessato, ove ritenga che il tipo di lite sia tale da permettergli di difendersi senza la necessità di affrontare e risolvere complessi problemi tecnici o giuridici.

    In ogni caso, nessuno può difendersi da solo in secondo grado, cioè in appello (avanti il Tribunale) contro la sentenza del Giudice di pace.

    Chi decida di rivolgersi al Giudice di pace senza l’assistenza di un avvocato deve scrivere l’atto introduttivo del giudizio, depositarlo presso l’ufficio competente e, una volta che sia stato avvisato e convocato, discuterlo personalmente dinanzi al Giudice di pace.

    Si presentano quindi due problemi:

    •identificare il Giudice di pace territorialmente competente a cui rivolgersi: generalmente nel luogo dove risiede il convenuto e, nel caso di ricorso contro una multa per un’infrazione stradale, è competente il Giudice di pace del territorio in cui è stata comminata la multa;

    •il cittadino deve esporre i fatti e le proprie richieste, depositando un proprio atto scritto oppure esponendo oralmente al giudice la propria difesa, che il giudice trascriverà in un verbale d’udienza.

    2) Ricorsi per separazione o divorzio : dal 2014 i coniugi che desiderano separarsi o divorziare possono rivolgersi all’Ufficio di stato civile del Comune dove risiedono, o dove risiede almeno uno di loro, oppure in quello dove hanno contratto matrimonio. In tal caso, non sono tenuti a ricorrere all’assistenza di un legale e i costi sono di soli 16 euro da versarsi all’Ufficio di stato civile.

    Ciò è però possibile solo nel caso di separazione consensuale, in cui non siano previsti trasferimenti patrimoniali e che non coinvolga figli incapaci o portatori di handicap.

    3) Ricorsi per la nomina di Amministrazione di Sostegno (A.d.S.) : si tratta di un istituto che mira a proteggere le persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia e non possono prendersi cura dei propri interessi, anche economici. Si può quindi richiedere la nomina di un A.d.S. al Giudice tutelare che, se possibile, lo sceglie nello stesso ambito familiare: il coniuge (o la persona stabilmente convivente), il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella e i parenti entro il quarto grado. Però, quando vi sia conflittualità fra i congiunti o quando si renda necessario affrontare particolari e complesse problematiche giuridiche, è consigliabile farsi assistere da un avvocato.

    4) Procedura di sfratto per morosità : benché l’autodifesa sia possibile e sia prevista dalla legge, è comunque necessario conoscere le leggi che regolano il settore delle locazioni per cui è consigliabile procedere con l’assistenza di un difensore di fiducia. Anche il conduttore intimato (colui al quale è stato ingiunto di lasciare l’immobile) può stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un avvocato nella fase sommaria del procedimento (la cosiddetta convalida di sfratto).

    L’assistenza di un avvocato difensore diventa invece obbligatoria nel caso in cui l’inquilino proponga opposizione e nel momento in cui si apra la seconda fase del procedimento, quella ordinaria, con la causa vera e propria.

    5) Infine, esclusivamente in primo grado, il cittadino può difendersi da solo nelle cause, di qualsiasi valore, in cui si propone opposizione alle seguenti sanzioni amministrative :

    –infrazioni al Codice della strada ;

    –violazione di norme a tutela del lavoro , di norme sulla igiene dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

    –violazione di norme a tutela dell’ ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

    –violazione di norme di previdenza e assistenza obbligatorie;

    –violazione di norme sull’igiene di alimenti e bevande;

    –violazione di norme valutarie e di antiriciclaggio .

    Fuori dalle ipotesi sopra elencate, la presenza dell’avvocato è sempre necessaria.

    In ogni caso, la possibilità di difendersi personalmente, anche nei pochi casi in cui è consentito, è una scelta rischiosa, posto che il giudizio si svolge secondo precise regole formali e procedurali e secondo tempi processuali che vanno rigorosamente rispettati.

    Ciò significa che, anche se si ha ragione nella sostanza, le proprie domande potrebbero essere respinte per eventuali vizi di forma; e il rigetto, anche per cause di modesto valore, potrebbe avere ripercussioni economiche rilevanti, poiché si potrebbe essere condannati a rimborsare alla controparte le spese processuali (che il giudice di norma pone a carico di chi perde il giudizio).

    Chiaramente, la scelta di autodifendersi o meno dipende sempre anche dal problema che uno deve affrontare: un conto è, ad esempio, un banale sinistro stradale, magari con danni inferiori al migliaio di euro, un altro è l’impugnazione di una cartella esattoriale, che potrebbe costituire un precedente significativo anche per altre simili cartelle esattoriali che venissero recapitate successivamente.

    Riepilogo

    In questo capitolo abbiamo esaminato quando è necessaria e obbligatoria l’assistenza di

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