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Amministrazione e gestione delle confraternite
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E-book298 pagine2 ore

Amministrazione e gestione delle confraternite

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Info su questo ebook

Le confraternite sono la prima e la più antica forma di associazione laicale della Chiesa: disciplinate nel Codice di diritto canonico del 1917, nella nuova codificazione del 1983 vengono assimilate alle associazioni pubbliche di fedeli a, anche per la loro storia secolare, la gestione di questi enti presenta molte peculiarità rispetto alle altre aggregazioni nate dopo il Concilio Vaticano II con cui è stato dato pieno riconoscimento al diritto dei fedeli di associarsi.
Con un metodo pratico, vengono descritte le diverse problematiche che si presentano oggi nella gestione di questi enti, dall’aggiornamento degli Statuti alle complesse e spinose questioni canoniche e civili legate ai loculi funerari, che viene approfondita e chiarita in tutti i suoi risvolti. Il libro è corredato da numerosi schemi ed esempi pratici.
LinguaItaliano
Data di uscita11 nov 2021
ISBN9788865128268
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    Amministrazione e gestione delle confraternite - Antonio Interguglielmi

    Antonio Interguglielmi

    Amministrazione e gestione delle confraternite

    © 2021, Marcianum Press, Venezia

    Marcianum Press

    Edizioni Studium S.r.l.

    Dorsoduro 1 - 30123 Venezia

    Tel. 041 27.43.914

    marcianumpress@edizionistudium.it

    www.marcianumpress.it

    ISBN: 9788865128268

    Questo libro è stato realizzato con StreetLib Write

    https://writeapp.io

    Indice dei contenuti

    Introduzione

    ​SEZIONE PRIMA

    ​CAPITOLO I

    1. Configurazione giuridica delle confraternite

    2. Le vicende storiche e l’attualità

    3. La configurazione giuridica nel nuovo Codice di diritto canonico

    CAPITOLO II

    Premessa

    La legge Crispi del 1890

    Cosa sono (in breve) le IPAB

    La situazione delle confraternite

    Conclusione

    CAPITOLO III

    Il parere del Consiglio di Stato del 16 ottobre 1991

    L’accertamento del fine esclusivo o prevalente di culto, ex art. 77 del regolamento 1929

    Conclusione: le indicazioni della CEI nell’IMA 1992 e nella Circolare n. 28 del 1 marzo 1999

    Articolo 117 dell’IMU 1992

    SEZIONE SECONDA

    CAPITOLO IV

    Premessa

    Organi della confraternita negli Statuti aggiornati

    CAPITOLO V

    Principi generali

    Le regole generali dell’amministrazione delle confraternite

    Principi per la corretta tenuta della contabilità della confraternita

    Dalla rendicontazione alla programmazione pluriennale della gestione

    Le collette obbligatorie

    Le offerte per la celebrazione delle Sante Messe

    Investimenti bancari

    CAPITOLO VI

    Premessa: la necessità di rivedere gli Statuti

    La Revisione dello Statuto

    Un problema: gli Statuti imposti dalla diocesi

    CAPITOLO VII

    Premessa

    Rapporti tra confraternita e Vescovo Diocesano

    1. Controllo di carattere generale sull’attività: la comunione e l’obbedienza

    2. Controlli sulla gestione amministrativa

    3. Il regime delle attività diverse da quelle di religione e culto

    4. Autorizzazione ministeriale per l’alienazione di beni culturali

    SEZIONE TERZA

    CAPITOLO VIII

    1. Amministrazione della proprietà immobiliare della confraternita

    2. L’Amministrazione straordinaria

    L’affido temporaneo dei locali di proprietà della confraternita

    CAPITOLO IX

    Premessa

    1. Inquadramento della materia

    2. Gli adempimenti del soggetto organizzatore

    Le norme di sicurezza introdotte dalla Circolare Gabrielli e le modifiche del 2018

    La Direttiva Gabrielli del 7 giugno 2017

    La nuova Circolare del 18 luglio 2018

    Conclusione

    CAPITOLO X

    Premessa

    Gli adempimenti civili

    Gli adempimenti canonici

    CAPITOLO XI

    Premessa

    Le diverse fasi

    Alcuni interventi di manutenzione indispensabili

    Conclusioni

    SEZIONE QUARTA

    CAPITOLO XII

    Premessa

    La natura giuridica dell’atto di assegnazione del loculo al sodale

    Rapporto tra Arciconfraternita e sodale: la posizione dei parenti

    Il dovere di manutenzione del complesso tombale

    Il diritto alla riduzione dei resti mortali del sodale

    La possibile restituzione dei loculi al Concessionario

    Accenno ai profili fiscali dell’atto di assegnazione del loculo con versamento di una quota

    Conclusioni

    APPENDICE AL CAPITOLO XII

    Premessa

    La tradizione cristiana

    La legislazione italiana

    Le norme canoniche sulla conservazione delle ceneri

    Indicazioni liturgiche in caso di cremazione

    Conclusioni

    CAPITOLO XIII

    1. Introduzione

    2. Scelta del prodotto assicurativo

    3. Le garanzie speciali

    4. Estensioni del contratto (consigliate)

    5. La gestione del sinistro

    6. Durata contrattuale

    7. In sintesi

    CAPITOLO XIV

    Suono delle campane

    Le truffe

    Le assicurazioni della confraternita

    I dipendenti della confraternita

    Le aste

    I legati di messe

    La privacy e gli archivi della confraternita

    Conclusioni

    Bibliografia

    Libri e riviste di approfondimento

    Indice delle tavole e fac-simili

    Antonio Interguglielmi

    A mministrazione e gestione delle confraternite

    Tutti i volumi pubblicati nelle collane dell’editrice Marcianum Press – Edizioni Studium sono sottoposti a doppio referaggio cieco. La documentazione resta agli atti. Per consulenze specifiche, ci si avvale anche di professori esterni al Comitato scientifico, consultabile all’indirizzo web http://www.edizionistudium.it/content/comitato-scientifico-0.

    Introduzione

    Cos’è una confraternita?

    Volendo semplificare al massimo, possiamo dire che si tratta di una comunità di fedeli che si propone di seguire più intensamente di altri la Parola di Dio. A tal fine si organizza con un capo o guida, un tesoriere o economo, e i sodali che si spartiscono i compiti, di talché c’è chi si occupa dell’apostolato, chi della logistica e chi, invece, si pone al servizio degli altri fratelli mediante la carità. Questo modello, che ormai si perpetua da secoli fino ad oggi, ha un archetipo illustre ed autorevole: la stessa comunità dei Dodici Apostoli. Paragone azzardato? Tutt’altro, tanto che ha trovato fondamento e ampia trattazione in una dotta allocuzione che il Card. Gianfranco Ravasi tenne a Matera nel 2019. Ciò premesso, possiamo ritenere con buona certezza che il modello primigenio si sia poi perpetuato senza interruzioni – magari alla stregua di un fiume carsico – nei secoli successivi. Infatti, da un documento dell’anno 852 – i Capitoli che l’arcivescovo di Reims Hincmaro indirizzò ai presbiteri della sua diocesi – risulta, tra l’altro, che associazioni di soli laici chiamate " confratrias" si riunivano in assemblea e avevano una loro organizzazione e amministrazione. Tuttavia, da altri documenti ecclesiastici francesi si ricava che già nell’anno 660 le Confraternite costituivano un fenomeno ben identificato e radicato.

    Una storia ultramillenaria, dunque, quella delle uniche aggregazioni laicali che ancor oggi custodiscono il diritto e il privilegio di poter indossare una veste propria (saio, mantello, ecc.) nelle occasioni liturgiche in cui ciò è previsto e consentito. Si stima che le Confraternite ancora attive in Italia siano circa settemila (diecimila se si considerano anche quelle quiescenti o poco operative). In tutto, si parla di non meno di un milione di persone iscritte, il che ne fa la realtà laicale più numerosa oggi esistente in Italia. Ma di essa, purtroppo, il grande pubblico conosce si e no il lato più appariscente, ossia talune spettacolari processioni dove fa spicco la tavolozza cromatica delle vesti confraternali, mentre, invece, ignora il fiume della carità che – silenzioso e sotterraneo – scorre e agisce tutto l’anno, in ossequio ai dettami evangelici per cui essa non va mai ostentata né rivendicata. E questo vero archetipo di pietà popolare, forse, non avrebbe potuto attraversare indenne i marosi della Storia se non avesse potuto contare su una solida organizzazione, modulata mediante la costante evoluzione di idonei statuti, regolamenti e normative di contorno.

    Questo prezioso e originale lavoro di Mons. Antonio Interguglielmi giunge quindi a colmare una lacuna, fornendo uno strumento agile ed essenziale per muoversi all’interno di normative magari non sempre ben conosciute e non sempre di facile attuazione o comprensione.

    Un manuale che è anche un vero motore di ricerca, il quale – se mi si passa il paragone – può considerarsi una sorta di Google cartaceo dove porre domande e trovare le più idonee risposte. Quanto alla possibile platea di fruitori, essa è alquanto ampia: in primis le Confraternite, certo, ma anche le parrocchie dove gran parte di esse operano o si appoggiano; e poi le stesse diocesi e altre istituzioni ecclesiastiche, nonché gli studiosi del settore ed il semplice lettore curioso di approcciare il fenomeno confraternale. Senza contare i grandi mezzi di comunicazione, per i quali le Confraternite continuano purtroppo ad essere un buffo oggetto misterioso.

    E chissà che un libro come questo non possa, finalmente, offrire proprio ai media (e non solo ad essi!) lo spunto per avviarsi a conoscere meglio un mondo tanto operoso e affascinante.

    Domenico Rotella

    Vice Presidente per l’Italia Centrale

    Direttore rivista Tradere e Supervisor della Comunicazione

    Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia

    ​SEZIONE PRIMA

    Aspetti generali

    ​CAPITOLO I

    Profilo storico e canonico delle confraternite

    1. Configurazione giuridica delle confraternite

    Le confraternite sono associazioni di fedeli, erette per l’esercizio di opere di pietà o di carità (con-fraternità: la carità si vive tra fratelli), con una regolare organizzazione, aventi come scopo principale di impegnarsi insieme all’incremento del culto pubblico: questo perché la comunità cristiana è per sua natura una fraternità (Vangelo di Giovanni 17,11).

    Sono costituite mediante un formale decreto di erezione canonica del Vescovo o anche del Santo Padre: solo da queste due autorità possono essere modificate o soppresse.

    Sotto il profilo giuridico-canonico sono associazioni pubbliche di fedeli che il canone 707 del CIC del 1917 definiva così: « Le associazioni di fedeli erette per l’esercizio di qualche opera di pietà e di carità si chiamano pie unioni; esse, se costituite come corpo organico, si chiamano sodalizi; i sodalizi eretti anche ad incremento del culto pubblico si chiamano col nome particolare di confraternite».

    Una divisione tripartita dunque, secondo il fine. Per le confraternite gli elementi caratteristici, di cui alternativamente venivano evidenziati alcuni a svantaggio di altri, erano: il culto pubblico, la costituzione a modo di corpo organico e i fini di pietà e di carità [1] .

    Si differenziavano dalle Pie unioni perché queste avevano esclusivamente o prevalentemente scopi di pietà o di carità; esse potevano anche non essere erette in persona giuridica, ma venivano anche solo approvate dall’Ordinario, soprattutto per ottenere grazie spirituali e specialmente le indulgenze [2] .

    Le confraternite assumono nel tempo diverse denominazioni: congrega, compagnia, sodalizio, congregazione, confraternitas, fraterie, confraterie, Misericordie, consorzi, sodalitium, gilda, schola, etc.

    Si possono confondere con le Congregazioni religiose: ma nelle confraternite non si emettono voti, non si vive in comune, non si partecipa con il proprio patrimonio.

    Gli iscritti, infatti, intendono intraprendere un cammino di santificazione diverso da quello dei chierici e dei religiosi: il loro stato di vita rimane laicale, ma lo scopo è simile, vivere le virtù evangeliche.

    Le confraternite si possono suddividere in tre tipi:

    – di devozione: fanno carità e culto e i loro aderenti appartengono alla generalità delle persone;

    – professione: gli aderenti provengono dai vari mestieri e professioni;

    – nazione: cittadini residenti a Roma di città o Regioni diverse dei secoli scorsi: oggi più nazionali.

    Tornando al CIC del ‘17, ogni confraternita doveva essere eretta in una chiesa o in un oratorio pubblico (can. 712 del CIC), probabilmente perché era il luogo dove svolgere le proprie attività di culto: « in incrementum quoque publici cultus»,come disponeva il canone 707 § 2.

    Altro aspetto particolare era la preclusione alla partecipazione alle donne per molte confraternite; un aspetto così diffuso che vennero avanzate addirittura delle proposte di vietare alle donne di prendere parte alle manifestazioni di culto pubblico delle confraternite, una tendenza confermata dal canone 709 § 2: « Le donne si iscrivono soltanto per ottenere le grazie e le indulgenze».

    L’attuale Codice di diritto canonico del 1983 non cita mai le confraternite, che vanno perciò assimilate alle aggregazioni laicali pubbliche, quindi una delle espressioni del diritto di associazione dei fedeli, riconosciuto nel canone 215: « I fedeli hanno il diritto di fondare e dirigere liberamente associazioni per fini di carità e di pietà o per favorire la vocazione cristiana nel mondo» . Approfondiamo più avanti gli aspetti giuridici rispetto al nuovo CIC del 1983.

    Oggi lo svolgimento delle attività di molte confraternite si può inquadrare, dal un punto di vista della legge dello Stato, in uno dei fenomeni espressione del volontariato, che è accentuato quando i confratelli svolgono attività caritative, anche se svolte con la connotazione della motivazione di fede e religione.


    [1] Così, L. Navarro, Le forme tipiche di associazioni di fedeli, in AA. VV., Le Associazioni nella Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1999, p. 35.

    [2] Cfr. M. Gorino-Causa, La Compagnia S. Paolo in Torino: note sul problema della costituzione giuridica e dell’erezione delle confraternite in diritto canonico, in AA. VV., Studi in onore di Vincenzo Del Giudice, Giuffrè, Milano, 1953, Vol. I., pp. 401 ss.

    2. Le vicende storiche e l’attualità

    Le prime confraternite si trovano in Francia nel VII secolo (il Concilio di Nantes dell’anno 895, le menziona). Il primo documento storico è comunque dell’852, di Hincmaro, arcivescovo di Reims, che nei Capitula presbyteri dell’852, parla di associazioni denominate " Geldonie o Confraternitè" , e ne elenca le attività: raccolta di offerte per la chiesa, mutua assistenza tra gli associati, distribuzione di aiuti ai poveri e pratiche di pietà cristiana e devozioni da svolgersi insieme in assemblea. Tra il ‘400 e il ‘500 in Italia le confraternite costruiscono ospedali e oratori, oltre a dedicarsi alla perfezione spirituale, realizzati speso con pratiche di ascesi, talvolta pubbliche: digiuni, astinenza, impegno ad assistere giornalmente alla Santa Messa, proibizione di portare armi, abbigliamento sobrio e pratiche penitenziali pubbliche.

    Il secolo XVI va considerato decisivo nella storia delle confraternite. Il Concilio di Trento nella sessione ventiduesima del 1562, sancisce il diritto dell’autorità ecclesiastica di visitare e controllare i bilanci di ospedali, confraternite ed enti caritativi: non solo, nel 1604 si stabilisce con Papa Clemente VIII, che le confraternite debbano essere sempre previamente riconosciute dall’autorità ecclesiastica, pur rimanendo con connotazione laicale. Diminuisce lo spontaneismo nella loro nascita, ma è un riconoscimento esplicito della Chiesa della validità di questa forma di perfezionamento della vita cristiana e un incentivo a divenire un mezzo – ora ufficialmente riconosciuto – come valido strumento di diffusione del culto.

    Nel ‘700 nascono le Arciconfraternite: si tratta di quelle confraternite che si erano distinte per lo svolgimento di opere di pietà che vengono elevate dall’autorità ecclesiastica al rango di Arci-confraternita, titolo onorifico, che comportava:

    – godimento di speciali privilegi, come indulgenze e benefici;

    – autorizzazione allo svolgimento di cerimonie particolarmente solenni;

    – attribuzioni di privilegi sociali, come addirittura quello di poter chiedere la liberazione di un condannato a morte o di un prigioniero;

    – autorizzazione a costituire sodalizi aggregati a quello d’origine, da cui prendevano nome e connotazioni.

    L’aspetto più rilevante era comunque rappresentato dal diritto di aggregare: diveniva una sorta di casa madre per tutti gli altri sodalizi, sparsi nel mondo. Questo privilegio otteneva l’effetto positivo di uniformare l’attività devozionale e caritativa, dando una linea comune con la confraternita caput di tutte le altre.

    Dopo secoli fiorenti, l’800 sarà invece un periodo molto negativo per le confraternite italiane. L’unità d’Italia portò alla famosa legge sulle Opere Pie, del 3 agosto 1862, n. 753, che cercò di mettere ordine tra i vari enti di assistenza, tra cui rientravano molte confraternite e opere pie. Lunghe controversie e materia complessa che portò, dopo l’unità d’Italia, alla famosa legge Crispi, del 17 luglio 1890, n. 6972.

    Rimanevano confraternite solo quelle di puro culto, mentre le altre divenivano opere di beneficenza e come tali assoggettate alla legge civile. Si contavano in quell’anno circa 11.707 confraternite in Italia (cfr. Luigi Huettre, storico delle confraternite). A Roma, inoltre, un’altra legge, sempre del 20 luglio 1890, decretò all’art. 11 che i beni delle confraternite romane fossero indemaniati, quindi espropriati.

    Con lo stato fascista nascerà la figura delle IPAB, Istituti di pubblica assistenza e beneficenza; solo nel 1988, una storica sentenza della Corte Costituzionale, del 7 aprile 1988, sentenziò l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge Crispi, perché in contrasto con l’art. 38 ultimo comma della Costituzione, che garantisce la tutela dell’attività privata, dando così il riconoscimento a quegli enti privati che possono continuare la loro opera privatamente senza dover divenire a tutti i costi enti pubblici.

    Pertanto numerose confraternite riacquisirono la loro funzione di assistenza e beneficenza, purché enti con fine prevalente di culto, divenendo un anello di congiunzione prezioso tra la società civile e la Chiesa.

    2.1 Perché nascono

    Queste aggregazioni sorgono, come detto, per garantire un cammino spirituale ai loro membri, ma molto spesso anche perché l’assoluta mancanza di assistenza pubblica e la necessità di soccorrere – in qualunque modo – i bisognosi, altrimenti abbandonati a sé stessi (persino dopo morti, nella sepoltura…da

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