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Minori in affido a scuola: Strategie educative e scelte didattiche
Minori in affido a scuola: Strategie educative e scelte didattiche
Minori in affido a scuola: Strategie educative e scelte didattiche
E-book504 pagine6 ore

Minori in affido a scuola: Strategie educative e scelte didattiche

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Info su questo ebook

Che cos'è l'istituto dell'affido familiare? Solo una formula giuridica o anche pedagogica? È sempre esistito, e come? Perché riguarda solo i minori? Qual è il suo fine? Come si giunge ad una decisione di questo genere? Come si accoglie in casa o a scuola un minore in affido? Perché in un modo e non in un altro? Come si affrontano, e perché, i problemi e le risorse di un minore in affido nei luoghi più importanti dell'educazione, cioè in famiglia, a scuola, nei gruppi coetanei, nella comunità? In che senso l'osservazione pedagogica e gli strumenti narrativi diventano strategie metodologico-didattiche importanti nel governo, nella promozione e nella valutazione della qualità educativa di un affido? Sono le domande principali a cui risponde questo volume dedicato all'esplorazione di un tema pressoché trascurato nel panorama editoriale italiano. In questo modo, l'autrice ha inteso sostenere i genitori affidatari e gli insegnanti nel ricercare con intenzionalità e grande competenza i percorsi di personalizzazione degli interventi educativi e didattici richiesti in generale per tutti i ragazzi, ma in maniera peculiare per i minori in affido.
LinguaItaliano
Data di uscita30 mag 2016
ISBN9788838244506
Minori in affido a scuola: Strategie educative e scelte didattiche

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    Minori in affido a scuola - Cristina Casaschi

    Cristina Casaschi

    MINORI IN AFFIDO A SCUOLA - Strategie educative e scelte didattiche

    Realizzato con il contributo del CQIA – Centro per la Qualità dell’Insegnamento e dell’Apprendimento dell’Università degli studi di Bergamo.

    La collana è peer reviewed

    Copyright © 2016 by Edizioni Studium - Roma 

    Versione digitale: ISBN 978-88-382-4450-6

    Versione cartcea: ISBN 978-88-382-4402-5

    www.edizionistudium.it  

    ISBN: 9788838244506

    Questo libro è stato realizzato con StreetLib Write (http://write.streetlib.com)

    un prodotto di Simplicissimus Book Farm

    Indice dei contenuti

    INTRODUZIONE

    PARTE I

    I. Affido familiare: profilo e scenari

    1. Che cosa è l'affido: profilo giuridico

    Che cosa è l'affido familiare?

    Come è normato l’istituto dell’affido?

    La norma, i suoi principi e le conseguenze pratiche

    La norma e le implicazioni scolastiche

    2. I tempi e i modi dell’affido

    Quanti sono i minori che oggi vivono fuori dalla loro famiglia d’origine?

    Chi, come, quando, quanto

    3. L’affido familiare: novità dei tempi contemporanei?

    Più anticamente

    In epoca cristiana

    Nella modernità

    Tempi recenti

    4. Uno sguardo comparativo

    Francia

    Belgio

    Regno Unito

    Finlandia

    II. L'affido familiare: perché e per chi

    1. L’affido familiare, un ‘luogo’ per crescere

    2. Chi è il minore in affido?

    3. Famiglia, famiglie, appartenenza

    Famiglia e famiglie

    Appartenenza

    Affido non è adozione: il tema della doppia appartenenza

    4. La risposta dell’affido: quando e perché

    5. Un’esperienza educativa a tutto tondo

    PARTE II

    I. La scuola di fronte al bambino in affido

    1. Il bambino in affido a scuola: domande e attenzioni per un incontro generativo

    Un compito

    2. Il possibile ‘funzionamento’ del bambino in affido

    Embodied experience

    La memoria

    Lo stress

    La regolazione reciproca

    Qualche opportuna precisazione

    3. Il proprium del docente: didattica e metodo

    Fini e scopi

    I fattori in gioco

    Perché preferire una didattica personalizzata

    Scelte didattiche consapevoli

    Superare le contraddizioni

    4. La scuola di fronte alla famiglia affidataria, alla famiglia d’origine e agli altri soggetti

    La relazione con le famiglie

    Il rapporto con i servizi e con gli altri soggetti

    II. L’osservazione degli allievi. Significati, strumenti,strategie

    1. Che cosa significa osservare?

    2. Perché osservare?

    3. Intorno a che cosa osservare?

    4. In che modo osservare?

    5. Con quali mezzi osservare?

    6. Chi osservare?

    7. Quando osservare?

    8. Dove osservare?

    9. In sintesi

    III. Attenzioni educative scelte didattiche con bambini e ragazzi in affido

    1. Risorse, inciampi e possibili fatiche del bambino e del ragazzo in affido a scuola

    2. Come intervenire? Attenzioni specifiche

    3. Come intervenire? La scelta pratica delle risposte didattiche

    Riflettere circolarmente

    Condizioni

    Motivazione

    Senso di competenza, compito in situazione e fiducia collaborativa

    Concretezza

    Accoglienza (a quali condizioni incondizionata) e rispetto dei tempi

    Alternanza formativa e orientamento

    Circolarità, riflessività ed autoregolazione

    Correzione e valutazione

    IV. Tracce di percorsi

    1. Una maestra all’opera

    Marta e la scuola

    2. Un papà allenatore

    3. Famiglie che accolgono

    Yang

    Bruno

    Laura

    Babacar

    4. Una ragazza che vive

    5. Una bambina che narra

    CONCLUSIONI

    INDICE DEI NOMI

    INTRODUZIONE

    Rabbì Sussja in punto di morte esclamò:

    Nel mondo futuro non mi si chiederà: ‘Perché non sei stato Mosè?’;

    mi si chiederà invece ‘Perché non sei stato Sussja?’»

    (M. BUBER, Il cammino dell’uomo [1948], trad. it., Qiqaion, Magnano (BI) 1990, pp. 27-28).

    Vi è mai capitato di non sentirvi bene accetti, di desiderare di stare in un luogo e in un rapporto ma di avvertire che, lì, non c’è posto per voi, e che se anche insistete pervicacemente a restarvi ne uscite a pezzi?

    Oppure di trovarvi in una situazione pesante, asfissiante, dove vi si chiede troppo, e di accorgervi che, fuori, c’è tutto un mondo ad attendervi solo quando quella situazione assorbente si alleggerisce?

    O, ancora, di essere così schiacciati dalla paura e dal bisogno da essere paralizzati e non sapere quale direzione prendere per rispondere e andare oltre a quel bisogno impellente mettendo in moto le vostre energie, passo passo, magari con qualcuno che vi prende per mano?

    Di avere, insomma, un disperato desiderio, anche senza neanche saperlo, che qualcuno di a voi caro si prenda cura di voi?

    Ecco, iniziare a leggere un libro a partire dall’essere magari riportati in situazioni di disagio vissute non è il migliore degli incipit e degli incoraggiamenti al compito. Con questo, tuttavia, si è solo dinanzi ad un fugace riverbero di quanto chi vive in affido perché distante dalla propria famiglia di origine può aver sperimentato e vissuto non per alcuni secondi, ma per anni.

    A ciascuna persona umana la vita chiede di mettersi in gioco, e per entrare in partita la dota di risorse potenti, che tuttavia restano inerti fino a che non vengono elicitate e riconosciute in una relazione, condizione affinché anche chi le possiede le metta in azione, scoprendosi competente.

    La situazione dell’affido mette al centro proprio la possibilità di rilanciare in partita chi, per mille motivi, si è ritrovato all’angolo e ha cercato di mettere in gioco le sue risorse spesso non sapendo come farlo, o facendolo in modo controproducente.

    In questa avventura squisitamente educativa, la scuola ha un compito importante che sta nella specificità della ragione per cui esiste: introdurre alla cultura formalizzata della specie umana affinché essa diventi cultura incarnata di un uomo specifico, in relazione con altri uomini e con le cose del mondo. È un compito che riconosce e valorizza l’unicità dell’uomo tra tutte le creature, puntando sul lógos, sull’esperienza e sulla coscienza anche di sé, investendo sulla libertà che, proprio in quanto tale, non si dà in automatico. È invece frutto di una scelta, di una ponderazione, di una capacità di analisi e conoscenza dei fattori in gioco che la scuola contribuisce a formare in ciascuno, con un lavoro che, se dà l’occasione di maturare competenze, chiede un investimento personale.

    Il bambino e il ragazzo che si trovano in affido non sempre dispongono delle proprie risorse così da poterle mettere naturalmente in atto. A volte non hanno imparato a riconoscersele, spesso non sanno cosa farsene, e può capitare che si ostinino a celarle.

    Questo libro vuole accompagnare innanzitutto gli insegnanti, e poi tutti coloro che siano interessati, a riflettere, a partire dalla loro conoscenza, sui fattori decisivi che costituiscano la condizione del bambino e del ragazzo in affido. La circostanza pare un requisito necessario per poter meglio impostare il proprio compito educativo affinché esso sia promozionale per la persona non solo nelle intenzioni, ma anche nei fatti.

    Capita, infatti, che l’intenzionalità educativa si senta spuntata di fronte alla difficoltà di non sapere come intervenire in situazioni che possono spiazzare, di fronte a manifestazioni che possono essere non comprese, con bambini e ragazzi che sfidano le proprie competenze professionali, oltre che la propria tenuta emotiva e di carattere.

    Niente potrà sostituire non solo nello studente ma anche nel docente la sua scelta e la sua libertà che, anzi, sono l’unica strada ragionevole perché il suo compito professionale sia realizzabile. In questo compito l’insegnante deve però far leva non solo sulle sue forze bensì su tutto ciò che può contribuire alla riuscita, perché se è vero che solo una persona umana può educare, una didattica mirata, i dispositivi organizzativi, la collegialità, la creazione di relazioni tra scuola ed extrascuola sono tutte condizioni non solo favorenti ma essenziali affinché l’educazione umana si dia, e sia occasione anche di autoeducazione per ciascuno.

    La struttura del testo

    La prima parte ha il compito di inquadrare il tema dell’affido familiare da diversi punti di vista: normativo, storico, comparativo ed educativo.

    Il secondo capitolo, in particolare, assume un rilievo trasversale rispetto ai capitoli successivi che saranno dedicati più specificatamente all’ambito scolastico. In esso, infatti, sono introdotte specificità della relazione educativa del minore in affido che si ritrovano a scuola così come in famiglia. Inoltre, sono tracciate anche alcune criticità che il bambino o il ragazzo possono incontrare quando vivono un’esperienza educativa familiare che non tutela in modo sufficiente la loro crescita umana e personale. Di conseguenza, si riflette su quando e perché possa prevedersi come educativamente utile un intervento così sostanziale come quello dell’affido.

    Sappiamo bene che, in un’ottica pedagogica come quella qui sposata, è poco sensato parlare di minore in affido quasi fosse una categoria, in quanto ogni bambino, ogni ragazzo, nella propria famiglia, di origine o affidataria, costituisce una realtà imprevedibile, in parte imperscrutabile e soprattutto non standardizzabile; per questo, le considerazioni proposte in tutto il libro nascono proprio dall’appello ad un esercizio costante della circolarità tra teoresi e pratica, tra pratica e teoresi, dal particolare nell’universale all’universale nel particolare, senza dimenticarsi dell’utilità della tecnica e del valore esplicativo di alcuni criteri nosografici, ma senza permettere che questi circoscrivano e, al fine, determinino, l’unicità personale nella drammaticità di ogni esistenza umana.

    Tutto questo portato personale e familiare ha un riverbero fortissimo ed evidentissimo nella vita scolastica. Quest’ultima, del resto, è parte integrante della vita del bambino e del ragazzo sia perché apprendere ed imparare è una caratteristica costitutiva dell’uomo, che la scuola onora e alla quale dà nutrimento, sia perché in essa si incontrano adulti che possono essere significativi e favorire il percorso di sviluppo, ma a volte, purtroppo, anche ostacolarlo, sia anche solo per la non trascurabile ragione che un ragazzo che arrivi a completare gli studi superiori passa sui banchi di scuola la ragguardevole cifra di quasi 13 mila ore.

    Al carattere più illustrativo della prima parte, si affiancherà dunque la seconda parte del testo, che osserverà più da vicino la dinamica del rapporto tra scuola, intesa quale organismo vivo costituito dai membri che la animano, ma anche dalle sue strutture dispositive, organizzative e ordinamentali, e bambino o ragazzo che sta vivendo l’esperienza dell’affido familiare, senza dimenticare la famiglia.

    Il primo capitolo della seconda parte metterà a fuoco il possibile portato anche biologico del bambino in affido e il senso di una didattica che si ponga in situazione fondandosi su premesse esplicite, per poi considerare i rapporti con la famiglia e con i servizi come ulteriori circostanze per stare correttamente di fonte al bambino.

    Poiché una delle competenze principe del docente è l’osservazione, ad essa dedicheremo il secondo capitolo della seconda parte, mente il terzo sarà dedicato a focalizzare i possibili inciampi di percorso e le possibili risposte che la scuola può agire per superarli.

    La seconda parte del libro assumerà quindi, in modo integrativo alla prima, un taglio più prettamente pratico-riflessivo e didattico di carattere dinamico ed esperienziale.

    Tutto ciò senza pretesa di organicità od esaustività. Mentre infatti ormai sono molti gli studi che riguardano il rapporto scuola-educazione- adozione, la ricerca legata al tema specifico dell’affido familiare è ancora agli albori. Diamo quindi qui il via ad un lavoro che auspichiamo essere in progress, prefigurando ulteriori approfondimenti dell’analisi soprattutto di tipo didattico, anche in collaborazione con le scuole e con l’associazionismo familiare, molto attivo.

    In chiusura, tracce di storie, perché, al fondo, è sempre e solo nelle storie vere e vissute che l’incontro formativo ha luogo e, quando avviene, anche le storie cambiano. In meglio. 

    PARTE I

    I. Affido familiare: profilo e scenari

    1. Che cosa è l'affido: profilo giuridico

    Che cosa è l'affido familiare?

    L’affido familiare è un istituto giuridico previsto dal nostro ordinamento legislativo che prevede la possibilità che un minore[1], quando la sua famiglia di origine non sia in grado di provvedere alla sua crescita e alla sua educazione, possa essere temporaneamente affidato a parenti, ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno[2].

    [1] Secondo la peculiarità estensiva della lingua italiana, quando nel testo si parla di minore, bambino, fanciullo, ragazzo utilizzando il genere maschile, sia da intendersi anche una minore o bambina, fanciulla, ragazza e così via. Qualora la caratterizzazione di genere sia da sottolinearsi ai fini del tema affrontato, ove voglia cioè intendersi nello specifico minore (bambino, fanciullo, ragazzo...) maschio o femmina, questo sarà esplicitamente specificato.

    [2]  Legge 28 marzo 2001, n. 149, Titolo 2, art. 2.

    Come è normato l’istituto dell’affido?

    L’istituto dell’affido familiare è regolato dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante ≪Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori≫, nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.

    La richiamata Legge 4 maggio 1983, n. 184 è quella istitutiva dell’affidi, si tratta di una legge che ha segnato una svolta normativa importante collocando l’affido, fino ad allora realizzato anche con modalità informali, nel quadro istituzionale della Repubblica normando il processo secondo le Leggi dello Stato; malgrado l’annovellamento apportato nel 2001, i suoi caratteri fondativi sono rimasti invariati, anzi, possiamo affermare che la Legge del 2001 ha inteso ribadire in modo chiaro ed esplicito proprio i principi considerati fondativi della norma pregressa, in particolare relativamente al diritto riconosciuto al bambino di poter crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.

    La Legge 149 2001 recante le modifiche alla precedente riguarda nello specifico l’istituto giuridico dell’affido negli articoli dall’1 al 5[1] e in essa vengono espressi principi fondanti, tra i quali:

    Il diritto del minore alla propria famiglia (Titolo I), e a crescere ed essere educato in essa (art. 1, comma 1). È necessario disporre interventi di aiuto e sostegno alla famiglia di origine poiché le condizioni di indigenza della stessa non debbono ostacolare tale diritto.

    L’istituto si applica quando la famiglia di origine non sia in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore.

    Il minore per il quale si predisponga l’istituto, è affidato ad una famiglia preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola o, in subordine, ad una comunità di tipo familiare (o presso altre tipologie di istituto di assistenza, in via residuale).

    Oltre ai principi enunciati, che hanno ricadute educative e pratiche molto dirette ed evidenti, la Legge dispone anche a chi sia in capo l’emanazione del provvedimento e quale sia il compito dei diversi attori coinvolti[2].

    Uno degli aspetti più interessanti della Legge che, ricordiamo, viene promulgata nell’anno della riforma costituzionale del Titolo V, è la forte coerenza con l’articolo 3 della Costituzione nel quale si recita «[...] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana [...]».

    Si tratta di uno degli articoli che esprimono i principi fondamentali del nostro ordinamento e, se come tale è fondativo ed irrinunciabile, la sua declinazione pratica è complessa. La direzione è tuttavia chiaramente indicata e dà così traccia per lo stabilirsi di un metodo di lavoro e costruzione socio-politica che sia coerente con l’oggetto cui dedica i suoi sforzi: il pieno sviluppo della persona umana è il fine, ed esso è promosso e reso possibile anche grazie alla rimozione degli ostacoli che siano ostativi di un’azione pratica ed intenzionale di ciascuno esercitata in libertà e uguaglianza[3].

    Questo richiamo è fortemente orientativo non solo per quanto accada in ambito sociale o comunitario, ma anche per la definizione della proposta formativa della scuola; si tratta, precisa la Costituzione, di tenere conto della persona umana nella sua integralità e di creare intorno a lei le condizioni necessarie affinché possa promuovere il proprio completo sviluppo, in termini pedagogici potremmo dire possa promuovere la sua autoformazione[4].

    [1] È importante conoscere il testo di legge, nel quale i termini non sono mai utilizzati in modo casuale che, se pure frequentemente oggetto di dibattiti interpretativi, analisi critiche e commentarii, contiene di per sé la norma, e ad essa in modo diretto è sempre bene rifarsi. Per questa ragione, rimandando il lettore al testo di legge nella sua completezza, si riportano qui i cinque articoli citati.

    Legge 28 marzo 2001, n. 149

    Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante ≪Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori≫, nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.

    TITOLO I

    DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA

    Art. 1.

    1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184», è sostituito dal seguente: «Diritto del minore ad una famiglia».

    2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: «Princìpi generali».

    3. L’articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

    «Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. – 2.Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. – 3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma. – 4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge. – 5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali dell’ordinamento».

    TITOLO II

    AFFIDAMENTO DEL MINORE

    Art. 2.

    1. All’articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole: «Titolo I-bis. Dell’affidamento del minore».

    2. L’articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

    «Art. 2. – 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. – 2. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare. – 3. In caso di necessità e urgenza l’affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3. – 4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. – 5. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».

    Art. 3.

    1. L’articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

    «Art. 3. – 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. – 2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico. – 3. Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio».

    Art. 4.

    1. L’articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

    «Art. 4. – 1. L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. – 2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. – 3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza. – 4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore. – 5. L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. – 6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore. – 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».

    Art. 5.

    1. L’articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

    «Art. 5. – 1. L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato. – 2. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari. – 3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato». – 4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria». 

    [2] Per completezza, oltre a tutti i riferimenti normativi citati, è necessario fare riferimento a quanto previsto dal Codice civile attualmente in vigore, con particolare riferimento a Codice civile, Libro I, Delle persone e della famiglia, Titoli I, V, VII, IX, IX bis, X, XI. 

    [3] Il termine uguaglianza si presta a numerose interpretazioni ed anche a qualche possibile fraintendimento, Nel contesto costituzionale esso va inteso come evitata discriminazione e come rispetto delle differenze personali, sia di carattere oggettivo che soggettivo e sensibile. Il principio costituzionale di uguaglianza quindi, come specificato in numerose sentenze ed in autorevoli interventi (si veda, a titolo esemplificativo, l’allocuzione dell’allora Presidente della Corte Costituzionale F. SAJA, La giustizia costituzionale nel 1988, Palazzo della Consulta, 7 febbraio 1989, cap. E), è da intendersi quale sottolineatura della pari dignità dei cittadini, e non della loro omogeneizzazione. Indirizza dunque verso una valorizzazione delle differenze personali e non viceversa, verso una loro omologazione.  

    [4]  G. BERTAGNA, Dall’educazione alla pedagogia. Avvio al lessico pedagogico e alla teoria dell’educazione, La Scuola, Brescia 2010, pp. 379-381.

    La norma, i suoi principi e le conseguenze pratiche

    La filiera educativa tracciata dal combinato disposto di Costituzione[1] e Legge in esame, tradotta in termini educativi, diviene la seguente:

    se il bambino, come assodato e sancito, ha diritto a crescere ed essere educato nella propria famiglia, è necessario che la stessa sia sostenuta in tutti i modi che potranno permetterle di svolgere al meglio tale compito;

    in questo la famiglia non è sola perché le istituzioni, sia statuali che territoriali, sono dotate di strumenti che possono sostenerla;

    e se malgrado tutto ciò la famiglia non potrà rendersi competente e attrezzata per questo suo fondamentale ed irrinunciabile compito o se necessiterà di tempo per raggiungere tale obiettivo, il bambino potrà essere temporaneamente cresciuto laddove queste condizioni siano date, ovvero, in primis, in un’altra famiglia.

    Non paia peregrina la ridondanza della precisazione, la quale nasce dall’evidenza che, sempre di più, secondo un malinteso e spesso implicito primato della tecnica, si potrebbe arrivare a sostenere che non sia la famiglia il luogo della crescita e dell’educazione per eccellenza, ma che questo luogo debba risiedere laddove le competenze educative siano le migliori.

    Questo scenario è futuribile ma oggi immaginabile, come si rileva da tutta una serie di dispositivi che vengono predisposti allo scopo non tanto di rendere la famiglia più consapevole, e per ciò stesso potenzialmente più competente rispetto al suo compito educativo e di conseguenza aperta a quelle forme di aiuto che potranno sostenerla a riguardo, ma allo scopo di semplificarne (e quindi, non di rado, banalizzarne) il ruolo, trasferendo la specificità dell’educazione laddove vi siano persone o, ancor meglio, strutture deputate a farlo dotate di abilità tecniche certamente superiori rispetto a quelle umanamente perfettibili di un padre ed una madre.

    Si rammenti il caso dell’analizzatore di frequenze sonore Perchepiango, proposto (e successivamente ritirato dal mercato) qualche anno fa da una nota marca italiana di prodotti per la casa. Il dispositivo si ‘incaricava’ di leggere il pianto del bambino e di tradurlo in significato a vantaggio dell’utente caregiver, secondo una processazione logica dei dati esercitata a partire da una teoria di riferimento e dalla programmazione data allo strumento tecnologico, espungendo la relazione diretta caregiver-bambino con tutto il suo portato ermeneutico e relazionale, e introducendo una terzietà portatrice di significato cui attribuire una valenza scientifica e, quindi, veritativa[2].

    Anche in importanti organismi internazionali, come ad esempio Unicef, pur riconoscendo importanza alla famiglia, fra le righe dei rapporti e degli interventi dei suoi funzionari si rende evidente l’equazione: famiglia fragile = svantaggio per i figli = necessità di intervenire con programmi di sostegno specialistici[3]. Potrà sembrare questione residuale ma è viceversa decisivo immaginare la famiglia quale luogo naturale in cui si dà il fenomeno dell’educazione, ove quindi andrà certamente Non è chiaro a che cosa debba adeguarsi la normativa sull’affido né che cosa si intenda per ‘formazione dei tutori’. sostenuta la consapevolezza educativa dei membri, o concepirlo piuttosto quale contesto semi-professionale che, se non riesce ad espletare al meglio il suo compito, deve essere integrato professionalmente con interventi tecnici ad hoc.

    Secondo questo filone si sono realizzate anche in Italia sperimentazioni di affido con Famiglie Professionali; la sperimentazione, nata con i fondi ex Legge 285/97, si è svolta solo in alcuni territori, soprattutto del Nord Italia, ed oggi è a regime nella provincia di Milano che, a seguito dell’esperienza monitorata negli anni 2003-2006, ha trasformato la sperimentazione in servizio, gestito da una ATS (Associazione Temporanea di Scopo) cui gli enti territoriali possono rivolgersi[4]. Il servizio di affido realizzato con famiglie professionali si caratterizza per la centralità attribuita al minore, per la professionalizzazione della famiglia e per il suo stretto legame con il terzo settore (che tramite cooperative svolge tutoraggio e supervisione dell’esperienza). La famiglia, che ha il dovere di formarsi al ruolo, riceve un compenso di natura differente rispetto al contributo previsto per le famiglie affidatarie, vicino per eccesso ai mille euro per il primo minore accolto, con compensazioni perequative previste in caso di più accoglienze.

    Mentre nel caso di famiglia affidataria si tratta di una famiglia che si apre all’accoglienza, dimensione che cerca naturalmente di vivere al meglio anche formandosi allo scopo, ma restando ‘così com’è’, ovvero famiglia tout court, nel caso delle famiglie professionali si assiste ad una progressiva professionalizzazione del nucleo a cui è chiesta una prestazione tecnicamente competente, che è anche sottoposta a valutazione.

    Il ricorso alle famiglie professionali è previsto in particolare per minori di alta problematicità, e anche questa scelta di campo introduce sottilmente l’incrinatura che la famiglia in quanto tale possa occuparsi di alcune situazioni, mentre per altre occorra una tecnicità differente.

    Tornando alla configurazione giuridica dell’affido, è possibile ritrovarne i principi ispiratori anche nella Convenzione O.N.U. sui diritti del fanciullo[5], ratificata dal nostro Paese.

    Una recente, ulteriore modifica della Legge 184/1983 è data dalla Legge 19 ottobre 2015, n. 173, la quale consta di 4 articoli atti a sancire la rilevanza della continuità affettiva in caso di intervenuta adottabilità del minore che si trovasse in stato di affidamento. Mentre, fino ad allora, la legge non consentiva che il minore, in costanza di adottabilità intervenuta durante il periodo di affidamento, fosse adottabile da parte della famiglia affidataria, la Legge 173/2015, sempre a partire dal bene del minore, prevede la possibilità che il procedimento di affido si evolva in provvedimento di adozione. In ogni caso la Legge ribadisce, all’art. 2, che i genitori affidatari siano obbligatoriamente convocati in caso di procedimenti relativi al minore affidato (responsabilità genitoriale, affidamento e adottabilità) e hanno in proposito anche facoltà di produrre memorie scritte. In precedenza, la famiglia affidataria non aveva titolo di partecipare a questi procedimenti se non in casi particolari su disposizione del giudice.

    È, questa, una novità importante che sancisce dal punto di vista giuridico non soltanto il tema della continuità affettiva, innegabile, ma, in certo qual modo, anche la maturità dell’istituto e della pratica dell’affido familiare. Le cautele precedenti, infatti, seppure possano apparire incomprensibili proprio pensando al maggior interesse del minore, tendevano viceversa a tutelarlo appieno, impedendo qualsiasi possibile impropria commistione tra affido ed adozione, o la strumentalizzazione dell’affido ai fini di una adozione mascherata.

    Poiché la caratteristica fondamentale dell’affido è il mantenimento, se appena possibile, dei rapporti con la famiglia di origine, è evidente che la promiscuità tra affido e adozione dovesse essere chiaramente evitata. Il passaggio attuale segna una consapevolezza relativa all’affido tale da far ritenere sotto controllo il rischio di cui sopra.

    Il provvedimento di affido può essere emanato dal giudice tutelare nel caso sia consensuale, ovvero disposto in accordo con la famiglia di origine; nel caso, invece, la famiglia di origine non aderisca al progetto di affido, esso viene decretato dal Tribunale per i minorenni[6].

    La legge prevede che il minore, dai dodici anni o anche prima se le sue capacità di discernimento lo consentono, sia sentito riguardo al suo possibile affido. Come si potrà immaginare, le implicazioni affettive ed emotive di questa tipologia di audizione sono considerevoli.

    Alla famiglia affidataria, o con forme diverse alla comunità familiare accogliente, è in capo la titolarità dell’esercizio dei poteri connessi con la potestà parentale, compresi quelli che riguardano la

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