L'arte per diritto: I primordi giuridici dell'estetica fotografica
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Anteprima del libro
L'arte per diritto - Paola Pennisi
CapitoloUnico
collezione di saggi brevi
diretta da Giovanni Lombardo e Antonino Pennisi
4
Paola Pennisi
L’arte per diritto
I primordi giuridici dell’estetica fotografica
Mucchi Editore
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Edizione digitale: marzo 2015
Produzione digitale: Mucchi Editore
ISBN: 9788870006643
Introduzione
Com’è noto, in ambito giuridico, la responsabilità ermeneutica del giudice viene tanto più sollecitata quanto più astratti e indefiniti sono i termini in cui una legge è formulata. Ecco perché, nei diversi gradi del giudizio, le sentenze relative a un medesimo caso possono talvolta riuscire del tutto opposte. L’attenzione prestata, sul piano legislativo, alla concretezza degli eventi non potrà mai essere talmente pervasiva da fronteggiare l’imprevedibile molteplicità dell’esperienza: cieca alle sfumature, la legge resta comunque una generalizzazione fondata su principi astratti (libertà, dignità, originalità, etc.) che devono poi essere applicati a casi concreti. D’altro canto, ogni corpus legislativo tende a dare risalto ai valori da cui deriva e senza di cui non potrebbe esistere (Catania, A., 1995:15). E i valori sono, inevitabilmente, astratti. Nella legislazione italiana, per esempio, i valori fondamentali sono sanciti dalla Costituzione: difficilmente una legge può diventare effettiva se il principio che la ispira è anticostituzionale. Una legge può dunque riuscire efficace soltanto se i suoi contenuti promanano da istituzioni competenti e sono conformi ai valori culturalmente riconosciuti come fondanti.
Ogni paese ha naturalmente le sue leggi e i suoi principi. Ma quanti di questi principi sono formulati in modo da non lasciare spazio all’interpretazione? Molto opportunamente, l’antropologa Sally Falk Moore (nel suo Law as Process: an Anthropological Approach, LIT, Oxford 2000) ha osservato che i sistemi legali sono inevitabilmente incoerenti e ciò fa sì che, in ultima analisi, le sentenze dipendano da un atto interpretativo. I corpora legislativi dovrebbero cogliere e difendere gli interessi della società, tenendo in considerazione il complesso degli individui: ma l’inevitabile conflittualità tra gli interessi renderà spesso l’insieme delle leggi contraddittorio, incoerente o lacunoso. La razionalizzazione dei sistemi legislativi è impedita da due fenomeni, anch’essi inevitabili: la discontinuità cronologica con cui il corpus viene gradualmente costruito e l’imprevedibilità degli effetti che ogni singola norma può avere sull’intero sistema/società. L’indeterminatezza dunque s’insinua proprio nelle fondamenta di ogni ordinamento giuridico creando lo spazio e la necessità degli atti interpretativi.
L’impossibilità, per un sistema legislativo, di risolvere un problema in maniera definitiva dà origine a una zona d’ombra tanto più ampia quanto più astratto si rivela l’argomento trattato. All’interno di questa zona d’ombra, le decisioni dei giudici sono sempre, in qualche modo, discutibili poiché spesso sono frutto di scelte, se non proprio arbitrarie, ispirate dall’intuizione della giustizia: l’intuizione è l’elemento decisivo nelle zone d’ombra.
Se, come s’è appena detto, l’incidenza dell’indeterminatezza del giudizio dipende dal grado d’astrazione della questione affrontata, problematiche come quella della definizione giuridica dell’opera d’arte produranno inevitabilmente aree oscure ancora più ampie: qual è, per esempio, il confine tra la libertà d’espressone di un artista e la dignità del soggetto ritratto? Naturalmente una società che limita la libertà d’espressione ne impedisce o comunque ne rallenta il progresso: ma fino a che punto la libertà di un artista ha il diritto di spingersi prima di essere censurata? In altre parole: il diritto dell’artista di porre in discussione i valori tradizionali sui cui si fonda il sistema giuridico della sua nazione va tutelato in maniera assoluta? O alcuni di questi valori vanno preservati a priori?
La questione, già ontologicamente e storicamente controversa, diventa assi più complessa con l’ingresso della fotografia nell’ambito artistico. Il modo in cui una fotografia viene realizzata, la vividezza intrinseca di ogni fotogramma, i pregiudizi legati al concetto di scrittura con la luce; le componenti costitutive dell’essenza della fotografia; tutto quel complesso di leggi, di definizioni o di sensazioni che in qualche modo contribuisce alla famiglia di concetti denominati ‘fotografia’, alla fine del xix secolo entrano a far parte della legislazione di moltissimi paesi e vi introducono quelle aree di vaghezza prescrittiva di cui s’è detto.
La fotografia è stata la prima arte a carattere industriale e, in quanto tale, ha dato inizio a un dibattito non ancora esaurito. Con il nome fotografia, di fatto, indichiamo una serie di elementi assai eterogenei, difficilmente conciliabili sotto la medesima tutela legislativa. Le fotografie nate a scopo anagrafico, meritano la stessa protezione legale di quelle di denuncia sociale di Lewis Hine? O di quelle meravigliosamente costruite e pensate in ogni dettaglio da Ferdinando Scianna? O delle commoventi testimonianze di dolore provenienti dai numerosi reporters che in tutto il mondo rischiano la vita per diffondere le informazioni? La fotografia ha imposto la distinzione legale tra immagini che meritano il copyright e immagini per le quali esso non è necessario. Con la fotografia, in ambito giuridico si rende urgente la necessità di irrigidire concetti quali opera d’arte, originalità, personalità dell’autore.
A chi spetta l’ingrato compito? Ecco il parere di Marie, l’avvocato che, per la prima volta nella storia, ha difeso il diritto dei fotografi a essere tutelati legalmente in quanto artisti:
La photographie est-elle un art? […] Toutes ces magnificences qu’elle produit, toutes ces merveilles qu’elle étale devant nous et qui excitent notre admiration, sont-elles des œuvres d’art? Est il vrai que dans ces œuvres l’instinct, le sentiment, le goût, le cœur, l’âme de l’artiste ne soient pour rien, et qu’il n’y ait qu’un procédé mécanique qui aura donné les effets produts (Mayer, E., Pierson, L., 1882: 220)
Qu’est-ce donc que l’art? Qui la définira? Qui posera son point de départ et ses limites? Qui lui dira: Tu iras jusque-là, tu n’iras pas plus loin? Je le demande aux philosophes, ils s’en sont occupés et nous pouvons lire avec intérêt ce qu’ils ont écrit sur l’art dans ses différentes manifestations. […]
Eh bien! je proteste au nom de la philosophie. (id.: 222)
L’avvocato protesta in nome della filosofia: è all’estetica che spetta il compito di rispondere a questi quesiti.
L’oggetto di studio di questo lavoro è l’evoluzione del concetto giuridico di fotografia in