L’avvocato di Shylock
Di Angelo Mucci e Emilio Mucci
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Info su questo ebook
Angelo Mucci (San Benedetto del Tronto 1 gennaio 1984), dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato in Italia presso l’Università degli studi di Perugia in Economia. Ha approfondito le proprie conoscenze nel campo dell’economia e del diritto presso la London School of Economics e presso la Cambridge University, in affari internazionali presso il King’s College London e l’Università di Ginevra, in ne in politica economica sempre alla LSE. Ha frequentato corsi di specializzazione in economia e finanza ed in big data economics presso la Banca d’Italia e la Bank of England. Membro della Società Italiana degli Economisti, attualmente si occupa di consulenza e governance aziendale.
Emilio Mucci (San Benedetto del Tronto 8 settembre 1978) si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia. Svolge la professione di avvocato occupandosi di diritto penale e contrattualistica internazionale. È altresì consulente di aziende attive nei settori aeronautico, meccanico ed agroalimentare.
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Anteprima del libro
L’avvocato di Shylock - Angelo Mucci
NARRATIVA
Angelo Mucci ed Emilio Mucci
L’avvocato di Shylock
© 2019 Gruppo Albatros Il Filo S.r.l., Roma
www.gruppoalbatros.com - info@gruppoalbatros.com
ISBN 978-88-306-0790-3
I edizione settembre 2019
Finito di stampare nel mese di settembre 2019
presso Rotomail Italia S.p.A. - Vignate (MI)
Distribuzione per le librerie Messaggerie Libri Spa
L’avvocato di Shylock
Prologo
Se ci trovassimo d’improvviso in un pubblico mercato di una qualsiasi importante città europea del XVI secolo noteremmo, senza troppo stupore, quanto contemporanei fossero i mercanti di quel periodo.
Tra le tante testimonianze di allora nessuno più di Shakespeare è riuscito, con le sue opere, a tratteggiare un profilo fedele della nuova società mercantile, non ancora del tutto affrancata dalle contraddizioni culturali del passato.
È così che il Mercante di Venezia (1598) riesce ad esprimere, tra le altre cose, le ansie ed i timori rispetto a tematiche complesse, prima fra tutte quella relativa al sistema del credito nell’epoca post-medievale.
Basti pensare che in Inghilterra, nel 1571, l’usura era ampiamente praticata. Come riportato da E.C. Pettet nell’opera The merchant of Venice and the problem of usury, l’aristocrazia feudale, trovandosi in difficoltà a competere con i nuovi ricchi, cominciò a dedicarsi al prestito, anche usuraio, di capitali: un’attività che tutto sommato rendeva bene e che consentiva al capitale di circolare.
Partendo da un simile background, appare evidente che il diritto d’oltremanica, come del resto quello continentale, non poteva rimanere indifferente rispetto all’inedita realtà economica che si stava delineando ed alla sua esigenza principale: rispettivamente il commercio globale ed il problema del suo finanziamento. Tuttavia questo binomio, per quanto funzionale, non era dei più felici, costituendo da sempre motivo di acceso dibattito dottrinario.
E ciò perché concedere un prestito nel Cinquecento, come emerge dal rapporto conflittuale tra Shylock ed Antonio, significava mettere in competizione due valori: quello del denaro e quello della fede. Un’annosa questione, affrontata già nel Trecento dal giurista italiano Baldo degli Ubaldi che, seppur consapevole che pecunia est vita hominis, era altrettanto conscio della difficoltà di far coincidere, in questa materia, i precetti religiosi con il sistema dello ius civile.
Il mutuum, infatti, secondo il Vangelo di Luca (6, 35), doveva essere gratuito e rivolto ai bisognosi: mutuum date, nihil inde sperantes. Per questo Antonio, da buon cristiano, non avrebbe mai prestato né ricevuto denaro ad interesse, a differenza di Shylock, che, portando ad esempio un episodio biblico, sottolinea l’importanza di prevedere un tasso d’interesse da cui non può che giungere giovamento: Era un modo d’arricchirsi, ed egli ne ebbe ogni benedizione (Mercante di Venezia, Atto I, Scena III).
Con indiscutibile abilità, dunque, Shakespeare evita di essere chiaro sul fatto che Shylock chieda o meno un interesse, consentendo al giurista moderno di tentare
una lettura alternativa della vicenda, che ha visto come protagonisti due sicuri antesignani dell’economia globale.
Gli autori
Mr Hughes: Buon pomeriggio Mr Ohayon, ben arrivato nel nostro studio in Lime Street. Mi auguro che sia stato semplice per lei raggiungerci nonostante il traffico della City.
Mr Ohayon: La ringrazio Mr Hughes. Non ho avuto problemi. Piuttosto, alla reception la segretaria mi ha avvertito che era in riunione con gli altri suoi colleghi… Pensavo di dover rimandare il nostro appuntamento fissato per questo pomeriggio…
H: Ho affidato la discussione agli altri partner dello studio, che mi riferiranno successivamente. Questo pomeriggio voglio dedicarlo al suo caso
, come concordato stamattina nel corso della nostra breve conversazione telefonica.
O: Bene Mr Hughes. Ha avuto comunque modo di leggere la mia e-mail di ieri?
H: Sì, l’ho letta. Tuttavia, stando alle sue premesse, ritengo la trattazione puramente accademica; le anticipo che il mio costo orario, come avvocato, sarà particolarmente elevato.
O: Non si preoccupi per la sua parcella; trattandosi di un argomento a cui tengo molto, sono disposto ad affrontare le spese necessarie.
H: Perfetto, allora si accomodi e cominci ad esporre dall’inizio la questione.
O: Due mesi fa ho assistito alla rappresentazione del Mercante di Venezia allo Shakespeare’s Globe Theatre, qui a Londra. Come anticipato nella mia e-mail, sebbene conoscessi bene la commedia, questa volta, più delle altre, sono uscito dal teatro percependo un forte senso di ingiustizia.
H: Si spieghi meglio.
O: Pur essendo un professore di matematica finanziaria e non un affermato giurista come lei, Mr Hughes, mi sembra evidente che l’arringa di Porzia si incentri su di un errore talmente eclatante che solo il Bardo di Stratford poteva volutamente impedire al Doge di rilevarlo!
H: Ovvero?
O: L’esecuzione della clausola penale ¹ , com’è palese, doveva essere affidata, in attuazione di una propria sentenza, al solo Doge di Venezia, senza il coinvolgimento diretto di uno dei contendenti. Shylock, mi sono chiesto, se fosse stato assistito da un buon avvocato, avrebbe potuto aggirare in questo modo l’espediente giuridico creato da Porzia, scongiurando così l’ipotesi che per mano sua venisse versato il sangue di un cittadino veneziano, contrariamente alle leggi della Serenissima! E comunque lo stesso Doge, insisto, avrebbe potuto sollevare questa circostanza, che certamente non può passare inosservata...
H: Shylock rifiuta di farsi assistere da un chirurgo, questo va ricordato ² !
O: Ma il chirurgo, non essendo stato nominato dal Doge, non avrebbe escluso la responsabilità di Shylock per il sangue versato sul suolo veneziano!
H: Se ci fossimo trovati al cospetto del Doge avremmo potuto sollevare una siffatta obiezione. Ma non credo che sia questo il motivo della mia consulenza o sbaglio?
O: C’è altro Mr Hughes. Prendendo spunto da questo episodio, ho voluto approfondire il contratto tra Antonio e Shylock che, come le spiegherò, è ispirato da una logica economica e finanziaria ben precisa. Pertanto la sua assistenza è necessaria al fine di dare fondamento giuridico alla mia tesi.
H: È singolare, comunque, che si cerchi la collaborazione di un uomo di legge come me per interpretare Shakespeare che nell’Amleto, con un certo disprezzo, definisce il cranio dell’avvocato finissima zucca, piena di finissima polvere ³ …
O: Mr Hughes, il suo apporto lo reputo fondamentale poiché sono persuaso dal fatto che Shakespeare volesse attirare l’attenzione della platea dapprima suscitando indignazione per l’ingiustizia subita da Shylock per poi fissare nella mente di ognuno l’interrogativo: ma se un contratto è valido ed efficace, com’è possibile che non sempre sia in grado di tutelare la parte adempiente?
H: La domanda è attualissima: ancora oggi, in Tribunale, capita spesso che l’esperienza di Shylock si ripeta!
O: Ed è questo il punto, Mr Hughes. Determinare, con un metodo appropriato, l’effettiva vincolatività di un contratto rispetto alle parti coinvolte, cosicché qualsiasi giudice debba limitarsi a prendere atto della pattuizione, in quanto self-en-forcing, senza interpretare ulteriormente.
H: Secondo lei, dunque, dovremmo limitarci ad una semplice valutazione formale del contratto rispetto alla legge, considerando superflua ogni indagine di merito da parte del giudice. Questo lo ritengo improbabile.
O: Quello che Shakespeare voleva probabilmente lasciar trapelare credo fosse proprio un concetto simile: solo un controllo di rispondenza alla legge è necessario se le parti hanno negoziato adeguatamente. Guardi, le leggo il testo che ho sotto mano:
SHYLOCK: Esigo che il mio accordo venga rispettato, non dire una sola parola contro il mio accordo. Ho giurato solennemente che farò rispettare il mio accordo: tu mi hai chiamato cane senza che vi fosse alcun motivo. Ma dal momento che sono un cane, stai attento alle mie zanne. Il Doge mi renderà giustizia. Mi meraviglio (cattivo carceriere) che tu sia così indulgente da andare in giro con lui a sua richiesta ⁴ .
H: D’accordo, procediamo ugualmente nel modo che lei preferisce. Per questo motivo, anche per dare rigore argomentativo alla nostra conversazione, ci affideremo, per iniziare, al metodo d’indagine proprio del movimento sorto negli anni settanta, chiamato Law and Litterature. Lo conosce?
O: No, sebbene immagino sia in qualche modo collegabile al movimento dottrinale denominato Law and Economics, nato a Chicago dieci anni prima ed al quale mi ispiro chiaramente.
H: In effetti entrambi hanno in comune l’approccio interdisciplinare al diritto. Ad ogni modo, citando uno dei maggiori esponenti del movimento Law and Litterature, James Boyd White, ci si accorge che: Il testo letterario offre al lettore non informazioni o idee ma una esperienza di linguaggio, un contatto con una mente vivente… ⁵
O: Come se l’arte, dando una veste estetica al testo, favorisse l’intuizione, incoraggiando riflessioni maggiori... È questo quello che si intende?
H: Precisamente, purché si tenga in considerazione che l’artista è comunque espressione della comunità in cui opera, per quanto precursore dei tempi. Ogni termine, visto che è stata richiamata l’espressione bond, va dunque necessariamente contestualizzato.
O: Soprattutto se si pensa che il periodo shakespeariano è caratterizzato da grandi cambiamenti socio-economici. In quel momento stava infatti nascendo la borghesia mercantile, favorita dal ruolo che l’Inghilterra elisabettiana stava assumendo nei mari di tutto il mondo.
H: E qui sta l’abilità del commediografo: collocare in un ambiente sociale lontano dalla madrepatria, quasi alla ricerca di un campo neutro su cui cimentarsi liberamente, una vicenda processuale che in tutto e per tutto descrive le preoccupazioni di quel mondo borghese, che già si prefigura la nascita della Banca d’Inghilterra nel 1694, deciso, molto probabilmente, a misurarsi con il problema dell’inadempimento contrattuale e delle sue implicazioni.
O: … Notoriamente causa di forte apprensione per qualsiasi commerciante o altro operatore economico.
H: Sicuramente. L’Inghilterra, difatti, stava assistendo alla nascita del nuovo fenomeno delle banche commerciali: si analizzi il comportamento di Shylock con attenzione. Egli, sebbene ci venga presentato come un noto usuraio, spinto solo dalla pro-pria avidità, non agisce in prima persona poiché, facendo affidamento sulla sua Tribù, sarà il ricco Tubal a mettere a disposizione di Antonio la somma richiesta, se non ricordo male...
O: Giustissimo. Così si esprime Shylock: Sto parlando di quello